12.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 408/17


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgio) — procedimento penale nei confronti di Van Gennip BVBA, Antonius Johannes Maria ten Velde, Original BVBA, Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot

(Causa C-137/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttive 2006/123/CE, 2007/23/CE e 2013/29/UE - Immissione sul mercato di articoli pirotecnici - Libera circolazione di articoli pirotecnici conformi ai requisiti di tali direttive - Normativa nazionale che prevede restrizioni in materia di immagazzinamento e vendita di tali articoli - Sanzioni penali - Regime di doppia autorizzazione - Direttiva 98/34/CE - Nozione di «regola tecnica»))

(2018/C 408/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parti

Van Gennip BVBA, Antonius Johannes Maria ten Velde, Original BVBA, Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot

Dispositivo

1)

Il principio della libera circolazione degli articoli pirotecnici, come previsto in particolare all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta il possesso o l’uso, da parte dei consumatori, e la vendita agli stessi, di fuochi d’artificio il cui contenuto in miscela pirotecnica è superiore a 1 kilogrammo, nei limiti in cui tale normativa sia idonea a garantire l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza e non vada oltre quanto necessario per tutelare tali interessi fondamentali, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

L’articolo 10 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che assoggetta l’immagazzinamento di articoli pirotecnici conformi alla direttiva 2007/23 e destinati al commercio al dettaglio all’ottenimento di una doppia autorizzazione, ossia un’autorizzazione federale per gli esplosivi e un’autorizzazione regionale ambientale, nei limiti in cui siano soddisfatte tutte le condizioni previste all’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

3)

L’articolo 20 della direttiva 2007/23 e l’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2006/123 devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri possono adottare sanzioni penali purché, per quanto riguarda la direttiva 2007/23, tali sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive e, per quanto riguarda la direttiva 2006/123, le norme nazionali non aggirino le norme della direttiva medesima.


(1)  GU C 178 del 6.6.2017.