|
17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/14 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Brussel — Belgio) — Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV / Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA
(Causa C-129/17) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Marchio dell’Unione europea - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 5 - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 9 - Diritto del titolare di un marchio di opporsi alla rimozione ad opera di un terzo di tutti i segni identici a tale marchio e all’apposizione di nuovi segni su prodotti identici a quelli per i quali detto marchio è stato registrato al fine della loro importazione o della loro immissione in commercio nello Spazio economico europeo (SEE)])
(2018/C 328/16)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van Beroep te Brussel
Parti
Ricorrenti: Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV
Convenute: Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA
Dispositivo
L’articolo 5 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, e l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può opporsi a che un terzo, senza il suo consenso, rimuova tutti i segni identici a tale marchio e apponga altri segni su prodotti collocati in regime di deposito doganale come nel procedimento principale al fine di importarli o di immetterli in commercio nello Spazio economico europeo (SEE), dove non sono mai stati commercializzati.