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6.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/3 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2019 — Repubblica di Polonia/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-128/17) (1)
(Ricorso di annullamento - Direttiva (UE) 2016/2284 - Riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici - Adozione di atti di diritto dell’Unione - Svolgimento del procedimento legislativo - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Principio di leale cooperazione - Esercizio effettivo del potere di valutazione del legislatore dell’Unione - Valutazione d’impatto - Valutazione sufficiente degli effetti dell’atto impugnato - Articolo 5, paragrafo 4, TUE - Principio di proporzionalità - Articolo 4, paragrafo 2, TUE - Uguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati - Articolo 191, paragrafo 2, TFUE - Politica dell’Unione in materia ambientale - Considerazione della diversità delle regioni dell’Unione europea - Sindacato giurisdizionale)
(2019/C 155/03)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Tamás e A. Pospíšilová Padowska, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Simm, A.Z. Varfi, K. Adamczyk Delamarre e A. Sikora-Kalėda, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér, G. Koós e E. Tóth, agenti), Romania (rappresentanti: C. Canțăr, R.H. Radu, A. Wellman e M. Chicu, agenti)
Interveniente a sostegno dei convenuti: Commissione europea (rappresentanti: K. Petersen, K. Herrmann e G. Gattinara, agenti)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. |
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3) |
L’Ungheria, la Romania nonché la Commissione europea sopporteranno le proprie spese. |