6.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/3


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2019 — Repubblica di Polonia/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-128/17) (1)

(Ricorso di annullamento - Direttiva (UE) 2016/2284 - Riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici - Adozione di atti di diritto dell’Unione - Svolgimento del procedimento legislativo - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Principio di leale cooperazione - Esercizio effettivo del potere di valutazione del legislatore dell’Unione - Valutazione d’impatto - Valutazione sufficiente degli effetti dell’atto impugnato - Articolo 5, paragrafo 4, TUE - Principio di proporzionalità - Articolo 4, paragrafo 2, TUE - Uguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati - Articolo 191, paragrafo 2, TFUE - Politica dell’Unione in materia ambientale - Considerazione della diversità delle regioni dell’Unione europea - Sindacato giurisdizionale)

(2019/C 155/03)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Tamás e A. Pospíšilová Padowska, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Simm, A.Z. Varfi, K. Adamczyk Delamarre e A. Sikora-Kalėda, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér, G. Koós e E. Tóth, agenti), Romania (rappresentanti: C. Canțăr, R.H. Radu, A. Wellman e M. Chicu, agenti)

Interveniente a sostegno dei convenuti: Commissione europea (rappresentanti: K. Petersen, K. Herrmann e G. Gattinara, agenti)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

L’Ungheria, la Romania nonché la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 151 del 15.5.2017.