12.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 408/16


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no5 de Cartagena — Spagna) — Bankia SA / Juan Carlos Mari Merino, Juan Pérez Gavilán, María Concepción Mari Merino

(Causa C-109/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori - Contratto di mutuo ipotecario - Procedimento di esecuzione ipotecaria - Nuova valutazione del bene immobile prima della vendita all’asta - Validità del titolo esecutivo - Articolo 11 - Mezzi adeguati ed efficaci contro le pratiche commerciali sleali - Divieto posto al giudice nazionale di valutare l’esistenza di pratiche commerciali sleali - Impossibilità di sospendere il procedimento di esecuzione ipotecaria - Articoli 2 e 10 - Codice di buona condotta - Assenza di carattere giuridicamente vincolante di tale codice))

(2018/C 408/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia no5 de Cartagena

Parti

Ricorrente: Bankia SA

Convenuti: Juan Carlos Mari Merino, Juan Pérez Gavilán, María Concepción Mari Merino

Dispositivo

1)

L’articolo 11 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta al giudice del procedimento di esecuzione ipotecaria di controllare, d’ufficio o su istanza di parte, la validità del titolo esecutivo sotto il profilo dell’esistenza di pratiche commerciali sleali e che, in ogni caso, vieta al giudice competente a deliberare nel merito sull’esistenza di tali pratiche di adottare provvedimenti provvisori, come la sospensione del procedimento di esecuzione ipotecaria.

2)

L’articolo 11 della direttiva 2005/29 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che non conferisce carattere giuridicamente vincolante a un codice di condotta come quelli indicati all’articolo 10 di tale direttiva.


(1)  GU C 161 del 22.5.2017.