27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos apeliacinis teismas — Lituania) — AB «flyLAL Lithuanian Airlines», in liquidazione / Starptautiskā lidosta «Rīga» VAS, «Air Baltic Corporation» AS

(Causa C-27/17) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenze speciali - Articolo 5, punto 3 - Materia di illeciti civili dolosi o colposi - Luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso - Luogo in cui si è concretizzato il danno e luogo dell’evento generatore del danno - Domanda di risarcimento del danno asseritamente causato da condotte anticoncorrenziali poste in essere in diversi Stati membri - Articolo 5, punto 5 - Esercizio di una succursale - Nozione])

(2018/C 301/05)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos apeliacinis teismas

Parti

Ricorrente: AB «flyLAL Lithuanian Airlines», in liquidazione

Convenute: Starptautiskā lidosta «Rīga» VAS, «Air Baltic Corporation» AS

Intervenienti:«ŽIA Valda» AB, «VA Reals» AB, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Dispositivo

1)

L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione di risarcimento di un danno causato da condotte anticoncorrenziali, il «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» si riferisce, in particolare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, al luogo in cui si è verificata una perdita di reddito consistente in un calo delle vendite, ossia al luogo del mercato interessato dalle suddette condotte in seno al quale la vittima sostiene di aver subito detto calo.

2)

L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione di risarcimento di un danno causato da condotte anticoncorrenziali, la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» può essere intesa come il luogo della conclusione di un accordo anticoncorrenziale in violazione dell’articolo 101 TFUE oppure come il luogo dove sono stati proposti e applicati i prezzi predatori, se tali pratiche erano costitutive di un’infrazione ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

3)

L’articolo 5, punto 5, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «controversia concernente l’esercizio di una succursale» comprende l’azione diretta al risarcimento di un presunto danno che si asserisce essere causato da un abuso di posizione dominante consistente nell’applicazione di prezzi predatori, qualora una succursale dell’impresa che detiene la posizione dominante abbia partecipato a tale pratica abusiva in maniera effettiva e significativa.


(1)  GU C 104 del 3.4.2017.