Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 ottobre 2017 –
Salehi / Commissione
(causa T‑773/16)
«Ricorso per carenza – Regolamento (CE) n. 539/2001 – Mancata adozione da parte della Commissione di atti di esecuzione che sospendono temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per determinate categorie di cittadini di un paese terzo – Presa di posizione da parte della Commissione – Irricevibilità manifesta»
1. |
Ricorso per carenza–Presa di posizione ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE prima della presentazione del ricorso–Nozione–Rifiuto di agire conformemente all’invito ad agire–Inclusione (Art. 265, comma 2, TFUE) (v. punti 14‑17) |
2. |
Ricorso per carenza–Persone fisiche o giuridiche–Atti che le riguardano direttamente e individualmente–Regolamento 539/2001–Astensione da parte della Commissione di adottare atti di esecuzione che sospendono temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per determinate categorie di cittadini di un paese terzo–Ricorrente che non è direttamente interessato da un atto del genere–Irricevibilità (Artt. 263 TFUE e 265 TFUE; regolamento del Consiglio n. 539/2001, art. 1, § 4) (v. punti 25‑30) |
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta a far dichiarare che la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di adottare un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU 2001, L 81, pag. 1), e di darne notifica al ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Dominik Salehi è condannato alle spese. |