Ordinanza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 19 luglio 2017 –
HI / Commissione
(causa T‑464/16 P)
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Progetto finanziato dall’Unione – Conflitto di interessi – Procedimento disciplinare – Sanzione di retrogradazione – Rigetto del ricorso in primo grado – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
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1. |
Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati–Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 208) (v. punto 12) |
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2. |
Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Erronea valutazione dei fatti–Irricevibilità–Sindacato del Tribunale sulla valutazione dei fatti e degli elementi di prova–Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 257, comma 3, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1) (v. punti 18, 32, 41) |
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3. |
Funzionari–Regime disciplinare–Sanzione–Circostanze aggravanti–Comportamento di un funzionario che espone l’integrità, la reputazione o gli interessi dell’istituzione ad un rischio di pregiudizio–Inclusione [Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 10, b)] (v. punti 52‑54) |
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4. |
Funzionari–Regime disciplinare–Sanzione–Circostanze aggravanti–Mancata presa di coscienza da parte del funzionario interessato della gravità delle mancanze addebitate–Inclusione [Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 10, b)] (v. punti 55, 57) |
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 10 giugno 2016, HI/Commissione (F‑133/15, EU:F:2016:127), e diretta all’annullamento di tale sentenza.
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
HI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio. |