Ordinanza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 19 luglio 2017 –
HI / Commissione

(causa T‑464/16 P)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Progetto finanziato dall’Unione – Conflitto di interessi – Procedimento disciplinare – Sanzione di retrogradazione – Rigetto del ricorso in primo grado – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

1. 

Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati–Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 208)

(v. punto 12)

2. 

Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Erronea valutazione dei fatti–Irricevibilità–Sindacato del Tribunale sulla valutazione dei fatti e degli elementi di prova–Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 257, comma 3, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1)

(v. punti 18, 32, 41)

3. 

Funzionari–Regime disciplinare–Sanzione–Circostanze aggravanti–Comportamento di un funzionario che espone l’integrità, la reputazione o gli interessi dell’istituzione ad un rischio di pregiudizio–Inclusione

[Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 10, b)]

(v. punti 52‑54)

4. 

Funzionari–Regime disciplinare–Sanzione–Circostanze aggravanti–Mancata presa di coscienza da parte del funzionario interessato della gravità delle mancanze addebitate–Inclusione

[Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 10, b)]

(v. punti 55, 57)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 10 giugno 2016, HI/Commissione (F‑133/15, EU:F:2016:127), e diretta all’annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

HI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.