Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 febbraio 2017 –
Acerga / Consiglio

(causa T‑153/16)

«Ricorso di annullamento – Pesca – Conservazione delle risorse ittiche – Possibilità di pesca di alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione – Associazione – Insussistenza di incidenza individuale – Atto che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità»

1. 

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che stabilisce le possibilità di pesca di alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione – Ricorso di un’associazione di armatori che rappresentano pescherecci – Ricevibilità – Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 2016/72)

(v. punto 15)

2. 

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che stabilisce le possibilità di pesca di alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione – Ricorso di un’associazione di armatori che rappresentano pescherecci – Insussistenza di incidenza individuale relativamente alle imprese rappresentate – Irricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 2016/72)

(v. punti 21‑30)

3. 

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento che stabilisce le possibilità di pesca di alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione – Inclusione – Atto contenente misure di esecuzione ai sensi di tale disposizione del Trattato

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 2016/72)

(v. punti 31‑46)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale del regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU 2016, L 22, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile

2)

Non occorre statuire sull’istanza di intervento della Commissione europea.

3)

L’Asociación de armadores de cerco de Galicia (Acerga) è condannata alle spese.