Causa T‑131/16 R

Regno del Belgio

contro

Commissione europea

«Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Regime fiscale di esenzione degli utili in eccesso di talune società multinazionali — Esenzione accordata sulla base di decisioni fiscali anticipate (tax ruling) — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e ordina il recupero degli aiuti — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza»

Massime – Ordinanza del Presidente del Tribunale 19 luglio 2016

  1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco

    (Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3)

  2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate

    (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE)

  3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno che può essere invocato da uno Stato membro – Obbligo di dimostrare che siano compromessi seriamente l’adempimento delle pubbliche funzioni, l’ordine pubblico o un intero settore dell’economia in mancanza del provvedimento provvisorio – Insussistenza della prova dell’urgenza – Fumus boni iuris – Irrilevanza ai fini dell’obbligo di procedere ad una valutazione separata dell’urgenza

    (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE)

  4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Decisione della Commissione che dispone il recupero di un aiuto di Stato – Interesse generale difeso dalla Commissione e interesse del beneficiario dell’aiuto – Insussistenza dell’urgenza e di circostanze eccezionali – Preminenza dell’interesse generale

    (Artt. 108, § 2, TFUE e 278 TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 12‑14)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 22, 23)

  3.  Gli Stati membri sono responsabili degli interessi considerati come generali a livello nazionale. Conseguentemente, in particolare in materia di aiuti di Stato, essi possono assicurarne la difesa nell’ambito di un procedimento sommario e chiedere la concessione di provvedimenti provvisori, facendo valere che la misura contestata rischia di compromettere seriamente l’adempimento delle loro pubbliche funzioni e l’ordine pubblico. Gli Stati membri possono, inoltre, far valere danni che colpiscano un intero settore della loro economia, soprattutto quando la misura contestata sia atta a causare ripercussioni negative sul livello dell’occupazione e sul costo della vita. Per contro, non è sufficiente che essi facciano valere il pregiudizio che subirebbe un numero limitato di imprese allorché queste ultime, singolarmente considerate, non rappresentino un intero settore dell’economia nazionale.

    Un allentamento delle condizioni per valutare l’esistenza dell’urgenza è stato ammesso soltanto per le controversie in materia di misure restrittive negli ambiti della politica estera e della sicurezza comune, dell’aggiudicazione di appalti pubblici e dell’accesso ai documenti, nelle quali risulta eccessivamente difficile, se non impossibile, per ragioni di carattere sistematico, soddisfare le condizioni previste nel regolamento di procedura e tradizionalmente interpretate dalla giurisprudenza.

    Fatte salve le suddette controversie, il ricorrente deve dimostrare l’imminenza di un danno grave e irreparabile, posto che un fumus boni iuris, per quanto forte, non può compensare la mancanza di urgenza.

    (v. punti 24, 37‑43)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 45‑49)