Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 31 maggio 2017 –
MS / Commissione

(causa T‑17/16)

«Ricorso per risarcimento danni – Decisione della Commissione di porre fine a una “lettera di intesa e di adesione al Team Europe” – Responsabilità contrattuale – Assenza di clausola compromissoria – Irricevibilità manifesta»

1. 

Ricorso per risarcimento danni–Competenza del giudice dell’Unione–Limiti–Carattere della responsabilità dedotta–Verifica da parte del giudice–Ricorso che comporta la valutazione di diritti e obblighi di natura contrattuale–Assenza di clausola compromissoria–Competenza dei giudici nazionali

(Artt. 256, § 1, TFUE, 268 TFUE e 340, comma 2, TFUE)

2. 

Ricorso per risarcimento danni–Oggetto–Risarcimento del danno asseritamente subito in ragione di una decisione della Commissione di porre fine alla collaborazione del ricorrente con una rete locale di comunicazione incaricata di assistere le rappresentanze della Commissione–Esistenza di un nesso tra detta domanda e l’interpretazione della lettera di intesa e di adesione del ricorrente a tale rete–Fondamento contrattuale–Irricevibilità

(Artt. 256, § 1, TFUE, 268 TFUE e 340, comma 2, TFUE)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a far condannare la Commissione al risarcimento dei danni a seguito della sua decisione del 10 aprile 2013 con la quale ha deciso di porre fine alla collaborazione del ricorrente con la rete di conferenzieri Team Europe.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

MS è condannato alle spese.