27.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/33


Ricorso proposto il 22 dicembre 2016 — Schwenk Zement KG/Commissione

(Causa T-907/16)

(2017/C 063/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schwenk Zement KG (Ulm, Germania) (rappresentanti: U. Soltész, M. Raible e G. Wecker, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso di annullamento è diretto contro la decisione C (2016) 6591 final della Commissione del 10 ottobre 2016 (Causa M.7878 — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia [GU 2016, L 374, pag. 1]).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 139/2004 (1), eventualmente in combinato disposto con il punto 147 della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (in prosieguo: la «comunicazione giurisdizionale consolidata»).

Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione non sarebbe competente ad analizzare la concentrazione controversa. Se infatti la ricorrente correttamente non fosse stata considerata quale impresa interessata, non sarebbero state raggiunte le soglie di fatturato ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 139/2004.

2.

Secondo motivo, vertente su un difetto di motivazione.

A tale riguardo, la ricorrente contesta che la Commissione fa riferimento infatti all’esistenza dell’eccezione di cui al punto 147 della comunicazione giurisdizionale consolidata, ma non ha dimostrato che esistessero effettivamente le condizioni per l’operare di tale eccezione.


(1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1)