6.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 38/52 |
Ricorso proposto il 16 dicembre 2016 — Polonia/Commissione
(Causa T-883/16)
(2017/C 038/68)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione europea del 28 ottobre 2016, relativa alla modifica delle condizioni di deroga del gasdotto Opal all’obbligo di applicazione del principio di accesso dei terzi (TPA) e alla regolamentazione delle tariffe, condizioni consentite in forza della direttiva 2033/55/CE; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, in combinato disposto con l’articolo 194, paragrafo 1, lettera b), TFUE, nonché del principio di solidarietà, a causa della concessione di una nuova deroga regolamentare a vantaggio del gasdotto Opal, benché detta deroga comprometta la sicurezza nell’approvvigionamento di gas. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione e su una violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 17, della direttiva 2009/73/CE, a causa della concessione di una nuova deroga a vantaggio del gasdotto Opal, benché detto gasdotto non costituisca un «interconnettore». |
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/73/CE, a causa della concessione di una nuova deroga regolamentare a vantaggio del gasdotto Opal, malgrado l’assenza di un rischio che l’investimento non sia realizzato senza la concessione di detta deroga. |
4. |
Quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) ed e), della direttiva 2009/73/CE, a causa della concessione di una nuova deroga regolamentare a vantaggio del gasdotto Opal, malgrado l’effetto negativo di una deroga siffatta sulla concorrenza. |
5. |
Quinto motivo, vertente su una violazione delle convenzioni internazionali che vincolano l’Unione europea, e precisamente il trattato sulla carta dell’energia, il trattato che istituisce la comunità dell’energia nonché l’accordo di associazione con l’Ucraina. |