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6.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 38/47 |
Ricorso proposto il 7 dicembre 2016 — C & J Clark International/Commissione
(Causa T-861/16)
(2017/C 038/62)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: C & J Clark International Ltd (Somerset, Regno Unito) (rappresentanti: A. Willems e S. De Knop, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso ammissibile; |
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 della Commissione, del 13 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e prodotte da Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd. e la sua società collegata Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd., Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 245, pag. 16); |
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condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che, procedendo senza una valida base giuridica, la Commissione ha violato il principio di attribuzione di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del TUE. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che, omettendo di prendere i provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 4 febbraio 2016, C & J Clark International, C-659/13 e C-34/14, EU:C:2016:74, la Commissione ha violato l’articolo 266 TFUE. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che, istituendo un dazio antidumping sulle importazioni di calzature «effettuate durante il periodo di applicazione dei [regolamenti annullati]», la Commissione ha violato gli articoli 1, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, del regolamento di base (1) ed il principio della certezza del diritto (irretroattività). |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che, istituendo un dazio anti-dumping senza compiere una nuova valutazione dell’interesse dell’Unione, la Commissione ha violato l’articolo 21 del regolamento di base e sul fatto che, in ogni evento, sarebbe stato manifestamente errato concludere che l’istituzione di un dazio anti-dumping fosse nell’interesse dell’Unione. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che, adottando un atto che va oltre quanto necessario per raggiungere il suo obiettivo, la Commissione ha violato l’articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE. |
(1) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea, GU L 176, pag. 21.