6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/42


Ricorso proposto il 4 dicembre 2016 — PGNiG Supply & Trading/Commissione

(Causa T-849/16)

(2017/C 038/56)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: PGNiG Supply & Trading GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: M. Jeżewski, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea, del 28 ottobre 2016, relativa alla modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto OPAL dall’applicazione di taluni requisiti del diritto dell’Unione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce 14 motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione di diritti fondamentali e sull’erronea valutazione dell’atto iniziale del procedimento relativo alla modifica dell’esenzione esistente a favore del gasdotto OPAL dall’obbligo di applicare taluni requisiti del diritto dell’Unione, concessa nel 2009 con una decisione dell’Agenzia federale tedesca per le reti.

2.

Secondo motivo, vertente sull’incompetenza ad adottare una decisione che modifica l’esenzione a favore del gasdotto OPAL dall’obbligo di applicare taluni requisiti del diritto dell’Unione.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errata interpretazione delle condizioni di ammissibilità dell’infrastruttura di gas alla deroga di cui all’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 17, della direttiva 2009/73/CE.

Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, la deroga può essere concessa soltanto nei confronti di un interconnettore, di un impianto di GNL e di un impianto di stoccaggio. A sua volta, l’«interconnettore» è una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri con l’unico scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri.

Il gasdotto OPAL non costituisce un «interconnettore», dal momento che il gasdotto Gazela, ad esso collegato, che attraversa il territorio della Repubblica Ceca, è un gasdotto di transito, che trasporta il gas prelevato dall’OPAL di nuovo in Germania.

4.

Quarto motivo, vertente sull’errata interpretazione delle condizioni di ammissibilità dell’infrastruttura di gas alla deroga di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 2, punto 33, della direttiva 2009/73/CE.

La condizione per la concessione della deroga regolamentare per una nuova importante infrastruttura del sistema del gas è che il livello del rischio connesso all’investimento in una siffatta infrastruttura sia tale che un determinato investimento non verrebbe effettuato senza la concessione della deroga regolamentare.

L’investimento avente ad oggetto la costruzione del gasdotto OPAL, è stato realizzato e completato, definitivamente, in data 13 luglio 2011, pertanto non si può più parlare dell’esistenza di alcun rischio.

5.

Quinto motivo, vertente sull’errata interpretazione delle condizioni di ammissibilità dell’infrastruttura di gas alla deroga di cui dall’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e e), della direttiva 2009/73/CE, con conseguente supposizione che la modifica della deroga regolamentare concessa al gasdotto OPAL non avrebbe ripercussioni negative sulla concorrenza nel mercato del gas.

6.

Sesto motivo, vertente sull’errata interpretazione delle condizioni di ammissibilità dell’infrastruttura di gas alla deroga di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, con conseguente supposizione che la modifica della deroga regolamentare concessa al gasdotto OPAL aumenterebbe la sicurezza dell’approvvigionamento di gas nel mercato interno.

7.

Settimo motivo, vertente sulla mancata considerazione della necessità di rispettare il contenuto dell’articolo 102 TFUE, da parte dell’Agenzia federale tedesca per le reti, nell’adottare la decisione di esenzione ai sensi dell’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

9.

Nono motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

10.

Decimo motivo, vertente sul trattamento preferenziale dell’infrastruttura costituente oggetto dell’esenzione, il cui status è incompatibile con il diritto dell’Unione.

11.

Undicesimo e dodicesimo motivo, vertenti sulla violazione, rispettivamente, degli articoli 274 e 254 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra.

12.

Tredicesimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7 TFUE, laddove adotta una decisione che si pone in contrasto con altre politiche dell’Unione europea.

13.

Quattordicesimo motivo, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, vertente sull’invalidità dell’articolo 2, punto 33, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, laddove esso introduce, in modo arbitrario, una distinzione discriminatoria tra le infrastrutture che possono costituire oggetto della deroga regolamentare e altre infrastrutture non ammissibili a tale esenzione.