23.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 22/55


Ricorso proposto il 25 novembre 2016 — Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlamento

(Causa T-829/16)

(2017/C 022/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (Parigi, Francia) (rappresentante: A. Varaut, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione D106185 dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 12 settembre 2016, notificata dal sig. [X] il 26 settembre, che dichiara inammissibili le spese sostenute per l’affissione di manifesti della campagna «Schengen» da parte del MENL;

condannare l’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della buona amministrazione che deriverebbe dal fatto che né gli elementi del fascicolo, né le obiezioni del Mouvement pour une Europe des nations et des libertés («MENL») sono stati portati a conoscenza dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente ritiene che la nozione di «finanziamento indiretto» dei partiti nazionali da parte dei partiti europei costituisca una nozione imprecisa che sarebbe contraria al rispetto della certezza del diritto.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il logo presente sui manifesti della campagna «Schengen» del MENL (in prosieguo: «il logo controverso») sarebbe espressione sui territori nazionali di una campagna a carattere esclusivamente europeo, contrariamente a quanto avrebbe sostenuto il convenuto adottando la decisione il cui l’annullamento è oggetto del presente ricorso. A sostegno di tale motivo di ricorso, il ricorrente deduce principalmente tre argomentazioni, vale a dire:

La campagna sarebbe stata orchestrata soltanto dal MENL, senza l’accordo o il coinvolgimento dei partiti nazionali;

La campagna e il manifesto verterebbero su una problematica di dimensione europea che è quella degli accordi di Schengen;

Il logo controverso non costituirebbe dunque il logo dei partiti nazionali ma delle delegazioni di tali partiti in seno al Parlamento europeo.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il ricorrente ritiene che il logo controverso sia di un formato assai più ridotto rispetto al logo del MENL. Orbene, la giurisprudenza e i testi che affrontano la questione prevedono una sanzione solo per i loghi nazionali di formato superiore o equivalente a quello dei loghi europei.