|
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/51 |
Ricorso proposto il 22 novembre 2016 — Netflix International e Netflix/Commissione
(Causa T-818/16)
(2017/C 030/59)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Netflix International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) e Netflix, Inc. (Los Gatos, California, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Alberdingk Thijm, S. van Schaik e S. van Velze, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione del 1 settembre 2016 che ha dichiarato compatibile con il mercato interno la modifica della legge tedesca riguardante le misure per la promozione del cinema tedesco nella sua settima versione (1); e |
|
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente su una violazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi (2).
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 110 TFUE.
|
|
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 56 TFUE.
|
|
4. |
Quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 49 TFUE.
|
|
5. |
Quinto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107 TFUE.
|
|
6. |
Sesto motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali.
|
(1) Decisione (UE) 2016/2042 della Commissione, del 1o settembre 2016, sul regime di aiuti SA.38418 — 2014/C (ex 2014/N) al quale la Germania intende dare esecuzione a favore dei finanziamenti alla produzione e alla distribuzione cinematografica [notificata con il numero C(2016) 5551] (GU 2016, L 314, pag. 63).
(2) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) («direttiva SMA») (GU 2010, L 95, pag. 1)