30.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 30/51


Ricorso proposto il 22 novembre 2016 — Netflix International e Netflix/Commissione

(Causa T-818/16)

(2017/C 030/59)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Netflix International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) e Netflix, Inc. (Los Gatos, California, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Alberdingk Thijm, S. van Schaik e S. van Velze, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 1 settembre 2016 che ha dichiarato compatibile con il mercato interno la modifica della legge tedesca riguardante le misure per la promozione del cinema tedesco nella sua settima versione (1); e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi (2).

La Commissione ha violato l’articolo 13 , paragrafo 1, della direttiva SMA nel decidere che la misura tedesca è compatibile con tale articolo interpretato alla luce della modifica proposta.

La Commissione ha violato l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 3 della direttiva SMA nel decidere che la misura tedesca non contrasta con il principio del paese d’origine.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 110 TFUE.

La Commissione ha violato l’articolo 110 TFUE nel concludere che la misura tedesca non è discriminatoria nei confronti dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta («fornitori di VOD») con sede al di fuori della Germania ma che si rivolgono al pubblico tedesco.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 56 TFUE.

La Commissione ha violato l’articolo 56 TFUE nell’omettere di valutare se la misura tedesca violi la libera prestazione dei servizi, cosa che effettivamente avviene.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 49 TFUE.

La Commissione ha violato l’articolo 49 TFUE nell’omettere di valutare se la misura tedesca violi la libertà di stabilimento, cosa che effettivamente avviene.

5.

Quinto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107 TFUE.

La Commissione ha violato l’articolo 107 TFUE nel concludere che la misura tedesca è una forma di aiuto di Stato che può essere giustificata da un obiettivo culturale ed è compatibile con il mercato interno.

6.

Sesto motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali.

La Commissione è incorsa in una violazione delle forme sostanziali nel non rispettare i requisiti relativi alla motivazione stabiliti all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e il diritto a una buona amministrazione sancito all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («CDFUE»).


(1)  Decisione (UE) 2016/2042 della Commissione, del 1o settembre 2016, sul regime di aiuti SA.38418 — 2014/C (ex 2014/N) al quale la Germania intende dare esecuzione a favore dei finanziamenti alla produzione e alla distribuzione cinematografica [notificata con il numero C(2016) 5551] (GU 2016, L 314, pag. 63).

(2)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) («direttiva SMA») (GU 2010, L 95, pag. 1)