16.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 14/51


Ricorso proposto l’11 novembre 2016 — C & J Clark International/Commissione

(Causa T-790/16)

(2017/C 014/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: C & J Clark International Ltd (Somerset, Regno Unito) (rappresentanti: A. Willems e S. De Knop, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 della Commissione, del 18 agosto 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 225, pag. 52);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, agendo in assenza di una valida base giuridica, ha violato il principio di attribuzione ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, e 5, paragrafo 2, TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, non avendo adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia del 4 febbraio 2014, C & J Clark International, C-659/13 e C-34/14, EU:C:2016:74, ha violato l’articolo 266 TFUE.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, istituendo un dazio antidumping sulle importazioni di calzature «che hanno avuto luogo nel periodo in cui si applicavano i [regolamenti annullati]», ha violato gli articoli 1, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, del regolamento di base (1) e il principio della certezza del diritto (irretroattività).

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione, istituendo un dazio antidumping senza effettuare una nuova valutazione dell’interesse dell’Unione, ha violato l’articolo 21 del regolamento di base e, in ogni caso, sarebbe stato manifestamente erroneo ritenere che il dazio antidumping fosse istituito nell’interesse dell’Unione.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione, adottando un atto che va al di là di quanto è necessario per raggiungere i propri obiettivi, ha violato gli articoli 5, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4, TUE.


(1)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176, pag. 21).