16.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 14/49 |
Ricorso proposto il 10 novembre 2016 — De Geoffroy e a./Parlamento
(Causa T-788/16)
(2017/C 014/59)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Dominique De Geoffroy (Bruxelles, Belgio) e 14 altri (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avocats)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia
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dichiarare e statuire come segue:
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Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla totale assenza di motivazione da parte del convenuto, data l’assenza di risposta ai reclami proposti dai ricorrenti avverso le Guidelines del Parlamento relative ai congedi, pubblicate il 21 marzo 2016 (in prosieguo: le «Guidelines controverse»). |
2. |
Secondo motivo, avente ad oggetto un’eccezione di illegittimità, che sarebbe stata commessa in virtù dell’adozione delle Guidelines controverse da parte del Parlamento, in ragione della violazione dello Statuto dei funzionari e dei diritti riconosciuti dalle regole interne in materia di gestione dei congedi, nonché la violazione dei diritti acquisiti dalle parti ricorrenti.
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla mancata consultazione dei membri del personale del Parlamento in occasione dell’adozione delle Guidelines controverse ad opera di tale istituzione, il che integrerebbe una violazione dell’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
4. |
Quarto motivo, relativo al mancato bilanciamento degli interessi dell’istituzione con quelli degli interpreti, alla violazione del principio di proporzionalità, ad un abuso di diritto, ad un errore di valutazione ed alla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine, in cui sarebbe incorsa l’istituzione convenuta adottando le Guidelines controverse. |
5. |
Quinto motivo, relativo alla discriminazione che l’adozione delle Guidelines controverse determina tra gli interpreti e gli altri funzionari e agenti. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità e di non discriminazione, e sulla violazione del principio della certezza del diritto e di preewdibilità relativamente alle eccezioni e ai casi speciali previsti mediante le citate Guidelines. |