9.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 6/52


Ricorso proposto il 1 novembre 2016 — Pilla/Commissione e EACEA

(Causa T-784/16)

(2017/C 006/65)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Rinaldo Pilla (Venafro, Italia) (rappresentante: A. Silvestri, avvocato)

Convenute: Commissione europea, Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Previa sospensione della selezione in corso, annullare nella sua interezza il provvedimento di esclusione del signor Rinaldo Pilla, datato 2 settembre 2016, della European Commission — Directorate General for Education and Culture, Ref. Ares 2016 4930111, dalla partecipazione al progetto di finanziamento, per grave violazione di legge, e, in difetto di ciò annullare la selezione nella sua interezza in quanto illegittima per violazione di legge.

Nella denegata ipotesi di mancata declaratoria di idoneità del candidato Rinaldo Pilla, condannare le convenute al risarcimento dei danni in favore del ricorrente quale perdita di chance derivante dalla ingiustificata e immotivata esclusione dal progetto di finanziamento europeo di cui si tratta, in prelimine nella misura di euro 1 050 000,00, ed in via subordinata nella misura di euro 400 000,00.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro il provvedimento di esclusione del ricorrente dalla selezione per la partecipazione a finanziamento europeo [Call for proposals EAC/S05/2016, Support for a preparatory action to create en EU Festival Award and an EU Festival Label in the field of Culture: EFFE (Europe for Festivals — Festivals for Europe)].

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, relativo a grave violazione di legge in relazione al Titolo I dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2013, nonché dell’art. 2, punto 28, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013 L 347, pag. 320) e le Previsioni del Consiglio del 17 dicembre 2013, nonché dell’art. 1 comma 821 della legge di stabilità 2016.

A sostegno del primo motivo di ricorso il ricorrente fa valere che il libero professionista, anche non iscritto ad una associazione professionale, è equiparato alla impresa a prescindere della forma giuridica rivestita, ai fini dell’accesso ai fondi strutturali. I liberi professionisti possono accedere ai fondi per la ricerca scientifica e l’innovazione culturale e l’innovazione industriale. Il provvedimento impugnato, sostiene il ricorrente, non avrebbe tenuto conto che la legge di stabilità 2016, recependo una raccomandazione europea del 2013, ha definitivamente chiarito che i professionisti sono equiparati alle imprese. Il ricorrente, libero professionista, deve essere considerato candidato idoneo in quanto libero professionista titolare di Partita IVA.

2.

Secondo motivo, vertente sulla domanda di risarcimento del danno.

Si fa valere a questo riguardo che l’esclusione del ricorrente della selezione ha determinato un grave danno al medesimo in quanto non può porsi in dubbio che la mancata inclusione nella selezione del progetto «VENAFRO EUROPEAN FESTIVAL OF LITERATURE» comporta una evidente perdita di chance la cui valutazione dovrà avvenire su basi equitative tenendo conto della natura ed entità del progetto medesimo e la cui valutazione, in preliminare, non potrà che essere equiparata al valore del finanziamento medesimo.