16.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 14/47 |
Ricorso proposto il 9 novembre 2016 — Puma e a./Commissione
(Causa T-781/16)
(2017/C 014/57)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) e altri 8 (rappresentante: E. Vermulst, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 della Commissione, del 18 agosto 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 225, pag. 52); |
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 della Commissione, del 13 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e prodotte da Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd. e la sua società collegata Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd., Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 245, pag. 16); |
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 della Commissione, del 28 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da General Footwear Ltd (Cina), Diamond Vietnam Co Ltd e Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 262, pag. 4), e |
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condannare la Commissione europea alle spese delle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non era anzitutto competente ad adottare i regolamenti impugnati. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha fornito la specifica base giuridica per l’adozione dei regolamenti impugnati, in violazione dell’articolo 296 TFUE, e ha violato i diritti di difesa e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva delle ricorrenti. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la riapertura dei conclusi procedimenti relativi a determinate calzature e l’istituzione retroattiva del dazio antidumping scaduto ai fornitori delle ricorrenti (i) non si fonda su alcuna base giuridica, si basa su un errore manifesto nell’applicazione dell’articolo 266 TFUE e del regolamento di base e ha violato quest’ultimo, (ii) non è in linea con i principi di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e irretroattività, e (iii) è in contrasto con l’articolo 266 TFUE, ha violato l’articolo 5, paragrafo 4, TFUE e si basa su uno sviamento di potere da parte della Commissione. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’istituzione retroattiva del dazio mediante i tre regolamenti impugnati è discriminatoria nei confronti delle ricorrenti. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la modalità di valutazione delle domande, presentate dai fornitori delle ricorrenti, di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale era discriminatoria ed era basata su uno sviamento di potere da parte della Commissione. |