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6.2.2017
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IT
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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C 38/35
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Ricorso proposto il 9 novembre 2016 — Irlanda/Commissione
(Causa T-778/16)
(2017/C 038/48)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, K. Duggan e A. Joyce, agenti, P. Baker, QC, S. Kingston, C. Donnelly, B. Doherty e A. Goodman, barristers, P. Gallagher, D. McDonald e M. Collins, SC)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione C(2016) 5605 final del 30 agosto 2016, destinata all’Irlanda, relativa all’aiuto di Stato SA.38373 (2014/C) applicato dall’Irlanda alla Apple;
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condannare la Commissione a sopportare le spese dell’Irlanda.
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Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.
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1.
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Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso manifesti errori di valutazione fraintendendo il diritto irlandese e i fatti pertinenti.
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La Commissione nella decisione di cui trattasi considera erroneamente che i due pareri formulati nel 1991 e nel 2007 dagli Irish Revenue Commissioners (autorità fiscali e doganali irlandesi) equivarrebbero a una «rinuncia» al gettito fiscale che l’Irlanda sarebbe stata altrimenti autorizzata a riscuotere dalle filiali irlandesi della Apple Sales International (ASI) e della Apple Operations Europe (AOE). I pareri non comportavano alcuna deviazione dal diritto irlandese. Il regime fiscale comune applicabile alle filiali in Irlanda delle società non residenti è disciplinato all’articolo 25 del Taxes Consolidation Act 1997. I pareri rappresentano una mera applicazione dell’articolo 25, che, conformemente al principio di territorialità, tassa soltanto i profitti attribuibili a tale filiale ed esenta i profitti non irlandesi della società. Inoltre la decisione caratterizza erroneamente le attività e le responsabilità delle filiali irlandesi della ASI e della AOE. Tali filiali svolgevano funzioni di routine; tuttavia tutte le decisioni importanti all’interno della ASI e della AOE erano assunte negli USA e i profitti provenienti da tali decisioni non erano correttamente attribuibili alle filiali irlandesi della ASI e della AOE. L’attribuzione da parte della Commissione delle licenze di proprietà intellettuale della Apple alle filiali irlandesi della AOE e della ASI non è compatibile con il diritto irlandese e, inoltre, è incompatibile con i principi a cui pretende di dare applicazione, in quanto si rifiuta di tenere in considerazione le attività della Apple Inc.
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2.
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Secondo motivo, vertente su fatto che la Commissione ha commesso manifesti errori nella valutazione relativa all’aiuto di Stato.
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L’affermazione della Commissione secondo cui alla ASI e alla AOE era stato concesso un «vantaggio» è erronea. I pareri non divergevano dalla «normale» tassazione, poiché la ASI e la AOE non pagavano meno tasse di quanto fosse giustamente dovuto ai sensi dell’articolo 25. La Commissione inoltre erroneamente dichiara che tali pareri erano selettivi. Il sistema di riferimento della Commissione erroneamente ignora la distinzione tra società residenti e non residenti. La Commissione tenta di modificare il regime d’imposta irlandese sulle società in modo che, in base ai pareri, i Revenue Commissioners dovrebbero aver applicato la versione della Commissione del principio della libera concorrenza. Tale principio non è previsto dal diritto dell’Unione europea o dal diritto irlandese rilevante in relazione all’attribuzione degli utili della filiale, e la dichiarazione della Commissione è incompatibile con la sovranità degli Stati membri nel settore della imposizione diretta.
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3.
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Terzo motivo, vertente sul fatto che l’applicazione da parte della Commissione del principio della libera concorrenza non è coerente ed è manifestamente errata.
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Anche se il principio della libera concorrenza fosse giuridicamente rilevante (cosa che l’Irlanda non accetta), la Commissione non ha proceduto a un’applicazione coerente e non ha esaminato la situazione complessiva del gruppo Apple.
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4.
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Quarto motivo, vertente sul fatto che il ragionamento a titolo sussidiario della Commissione è errato.
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La Commissione ha erroneamente respinto gli elementi di prova tramite perizie presentati dall’Irlanda a dimostrazione che, anche se il principio della libera concorrenza trovasse applicazione (cosa che l’Irlanda non accetta), il trattamento fiscale della ASI e della AOE era conforme con tale principio.
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5.
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Quinto motivo, vertente sul fatto che il ragionamento presentato in subordine dalla Commissione è errato.
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La Commissione sostiene erroneamente che il principio della libera concorrenza è inerente al diritto irlandese, che l’articolo 25 è stato applicato in modo incoerente o che l’articolo 25 conferisce un potere discrezione inammissibile. L’articolo 25 non conferisce una tale discrezionalità ai Revenue Commissioners.
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6.
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Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha rispettato le forme sostanziali.
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La Commissione non ha mai chiaramente spiegato la sua teoria relativa all’aiuto di Stato nel corso dell’inchiesta, e la decisione contiene elementi di fatto sui quali l’Irlanda non ha mai potuto esprimere commenti. La Commissione ha violato il dovere di buona amministrazione non avendo agito in modo imparziale e conformemente al suo dovere di diligenza.
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7.
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Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato i principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento.
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La Commissione ha violato i principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento invocando presunte regole del diritto dell’Unione europea mai identificate in precedenza. Esse sono regole nuove e la loro portata e i loro effetti sono completamente aleatori. La Commissione invoca i documenti dell’OCSE dal 2010, ma (anche se fossero vincolanti) non potevano essere previsti nel 1991 o nel 2007.
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8.
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Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione era incompetente ad assumere la decisione e ha violato gli articoli 4 e 5 TUE e il principio di autonomia fiscale degli Stati membri.
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La Commissione non è competente unilateralmente, ai sensi delle regole relative all’aiuto di Stato, a sostituire la sua concezione della portata e dell’ambito geografico della giurisdizione fiscale degli Stati membri a quella degli Stati membri stessi. Le regole sull’aiuto di Stato hanno lo scopo di contrastare gli interventi statali che conferiscono un vantaggio selettivo. Le regole sull’aiuto di Stato non possono per loro natura porre rimedio alle incompatibilità tra i sistemi fiscali a livello globale.
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9.
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Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha manifestamente violato l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
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La Commissione ha manifestamente violato il suo obbligo di fornire una chiara e inequivocabile motivazione nella sua decisione, facendo affidamento contemporaneamente su scenari fattuali esageratamente contrastanti, contraddicendosi in merito alla fonte della norma che l’Irlanda avrebbe violato e insinuando che l’Irlanda concedeva aiuti in relazione ai profitti tassabili in altri Stati.
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