20.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/29 |
Ricorso proposto il 7 novembre 2016 — Salehi/Commissione
(Causa T-773/16)
(2017/C 053/36)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Dominik Salehi (Brema, Germania) (rappresentante: C. Drews, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare che la convenuta ha violato l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 539/2001 [modificato dal regolamento (UE) n. 1289/2013], non avendo adottato, con riferimento alle lettere del ricorrente del 1o luglio 2016 e del 16 settembre 2016, le misure previste nella succitata disposizione e non avendo trasmesso una comunicazione alla parte ricorrente; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di reciprocità dovuta alla rigorosa applicazione del Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’inerzia della convenuta |
Il ricorrente contesta alla Commissione di non avere adottato le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera e), punto i), del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU 2001, L 81, pag. 1).