13.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 78/33


Ricorso proposto il 31 ottobre 2016 — Campailla/Corte di giustizia dell’Unione europea

(Causa T-759/16)

(2017/C 078/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Massimo Campailla (Holtz, Lussemburgo) (rappresentante: F. Rollinger, avvocato)

Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

condannare la convenuta a versargli l’importo di EUR 112 202 476,69, con le relative penalità convenzionali e intrinseche, mensili e cumulative pari all’1,83 % a partire dal mese di dicembre del 1994 e fino al pagamento del saldo, a titolo di risarcimento del danno morale e materiale da egli subito e quale accertato nel ricorso relativo alla causa T-429/09, Campailla/Commissione, di cui il Tribunale già dispone;

constatare che il ricorrente chiede espressamente che sia disposta un’udienza per consentirgli di esporre oralmente le proprie ragioni dinanzi al Tribunale;

condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento, compresi gli onorari dell’avvocato, il cui intervento è stato reso necessario dalla convenuta stessa, e che saranno quantificate al termine del procedimento;

riservare al ricorrente ogni ulteriore diritto, spettanza, ragione o azione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi, corrispondenti ai fatti imputabili alla convenuta generatori della sua responsabilità extracontrattuale.

1.

Primo motivo, vertente sull’accettazione incondizionata, da parte della cancelleria della Corte, del ricorso proposto direttamente dal ricorrente senza che questi fosse rappresentato da un avvocato.

2.

Secondo motivo, vertente sull’omesso avviso dell’esistenza di un problema eventuale dovuto al deposito di un ricorso senza l’assistenza di un avvocato, nonché sul trattamento distinto che sarebbe stato riservato al ricorrente rispetto ad altre persone che si trovavano in una situazione identica.

3.

Terzo motivo, vertente sulla sanzione che sarebbe stata inflitta al ricorrente senza alcun fondamento giuridico, dichiarando irricevibile la sua impugnazione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente, in particolare sul denegato accesso alla giustizia cui quest’ultimo avrebbe diritto, che integrerebbe una lesione della dignità umana, in violazione dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

5.

Quinto motivo, vertente sul mancato rispetto dei diritti a una tutela giurisdizionale effettiva e ad un processo equo, in quanto la convenuta non avrebbe tenuto conto della situazione particolare del ricorrente e si sarebbe pertanto astenuta dall’adottare le misure che gli avrebbero garantito il rispetto di tali diritti.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione commessa dalla convenuta emanando unilateralmente la sua ordinanza recante rigetto dell’impugnazione del ricorrente nella causa C-265/11 P.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente, in quanto la controversia all’origine dell’azione intentata nei confronti della Commissione europea dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea aveva ad oggetto il riconoscimento del suo diritto di proprietà al fine di ottenere il risarcimento dei danni. In proposito, il ricorrente contesta alla Corte di giustizia di aver — con il rigetto dell’impugnazione — sancito e resa definitiva l’erronea decisione che sarebbe stata imposta dal Tribunale in primo grado con la sua ordinanza emessa nella causa T-429/09.