16.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 14/39


Ricorso proposto il 28 ottobre 2016 — Severstal/Commissione

(Causa T-753/16)

(2017/C 014/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Severstal (Cherepovets, Russia) (rappresentanti: B. Evtimov, avvocato e D. O’Keeffe, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa, pubblicato nella GU L 210 del 4.8.2016, in toto per quanto concerne il ricorrente;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 18 del regolamento di base (1), dell’articolo 6, paragrafo 8, e dell’allegato II dell’ADA (2), allorché la Commissione ha considerato la ricorrente come un produttore che ha collaborato soltanto parzialmente e ha utilizzato nei suoi confronti i dati disponibili, nonché ha commesso un errore manifesto di valutazione. Secondo la ricorrente, inoltre, le conseguenze derivate dalla parziale omessa collaborazione erano manifestamente inappropriate alla luce della portata limitata delle carenze riscontrate.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il principio del diritto di essere ascoltato in modo imparziale e i diritti della difesa della ricorrente limitando le occasioni per la ricorrente di difendersi contro le conclusioni della Commissione ad essa sfavorevoli. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe efficacemente respinto/ignorato tutte le informazioni o gli argomenti ulteriori della ricorrente riguardo al suo status di produttore che ha collaborato soltanto parzialmente.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di determinare un margine di dumping corretto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento di base dopo aver violato l’articolo 2, paragrafi 3 e 4, e aver erroneamente interpretato l’articolo 2, paragrafo 9, e esser incorsa in errore di valutazione e sul fatto che la Commissione ha omesso di effettuare un confronto equo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento di base e l’articolo 3, paragrafo 1, dell’ADA, ha snaturato gli elementi di prova in suo possesso e ha commesso manifesti errori di valutazione, valutando scorrettamente gli indicatori di pregiudizio e omettendo di svolgere un esame obiettivo della situazione dell’industria dell’Unione. Secondo la ricorrente, la Commissione si è basata su un numero selezionato di indicatori economici della situazione dell’industria dell’Unione e ha trascurato gli indicatori chiave che avrebbero rivelato una situazione diversa, più positiva, dell’industria dell’Unione. La ricorrente afferma, inoltre, che la Commissione ha scelto un approccio viziato per supportare le sue conclusioni sul pregiudizio che snatura gli elementi di prova in suo possesso, omettendo di esaminare, cumulativamente e congiuntamente, i mercati «liberi» e quelli «vincolati» del prodotto interessato per tutti gli indicatori, e optando invece per una separata «triplice valutazione» che ha distorto tutta l’analisi.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, in quanto non ha debitamente valutato il nesso di causalità tra le importazioni assertivamente oggetto di dumping e la situazione dell'industria dell'Unione. La ricorrente afferma, inoltre, che la Commissione é venuta meno al suo dovere di non attribuire il pregiudizio causato da altri fattori alle importazioni assertivamente oggetto di dumping e ha tralasciato altri fattori che, cumulativamente e separatamente, erano in grado di inficiare tale nesso di causalità.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente determinato il livello di eliminazione del pregiudizio, violando gli articoli 2, paragrafo 9, e 9, paragrafo 4, del regolamento di base e incorrendo in un errore di valutazione. In particolare, secondo la ricorrente, la Commissione ha determinato un margine di profitto irragionevole ed eccessivo per l'industria dell'Unione ed é incorsa in un errore manifesto di valutazione quando ha applicato, per calcolare il margine di pregiudizio, per analogia, gli adeguamenti per il margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto di un importatore indipendente, previsti all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.


(1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).

(2)  WTO Anti-dumping Agreement.