5.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 454/31


Ricorso proposto il 7 ottobre 2016 — Luxottica Group/EUIPO — Chen (BeyBeni)

(Causa T-721/16)

(2016/C 454/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Luxottica Group S.p.A. (Milano, Italia) (rappresentanti: E. M. Ochoa Santamaría e I. Aparicio Martínez, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Xian Chen (Wenzhou, China)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «BeyBeni» — Domanda di registrazione no 12 511 317

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 giugno 2016, nel procedimento R 675/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso annullando e dichiarando priva di effetti la decisione adottata dalla quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 giugno 2016, procedimento R 675/2015-5, e respingendo la registrazione del marchio dell’Unione europea no 12 511 317 «BeyBeni» a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio dell’Unione europea;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 in relazione all’analisi dei requisiti previsti per la sua applicazione;

Violazione degli articoli 63, paragrafo 2, e 75 del regolamento n. 207/2009 in relazione a una possibile violazione dei diritti della difesa e del diritto di essere sentiti in fase di ricorso.