5.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 454/31 |
Ricorso proposto il 7 ottobre 2016 — Luxottica Group/EUIPO — Chen (BeyBeni)
(Causa T-721/16)
(2016/C 454/53)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Luxottica Group S.p.A. (Milano, Italia) (rappresentanti: E. M. Ochoa Santamaría e I. Aparicio Martínez, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Xian Chen (Wenzhou, China)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «BeyBeni» — Domanda di registrazione no 12 511 317
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 giugno 2016, nel procedimento R 675/2015-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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accogliere il ricorso annullando e dichiarando priva di effetti la decisione adottata dalla quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 giugno 2016, procedimento R 675/2015-5, e respingendo la registrazione del marchio dell’Unione europea no 12 511 317 «BeyBeni» a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio dell’Unione europea; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 in relazione all’analisi dei requisiti previsti per la sua applicazione; |
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Violazione degli articoli 63, paragrafo 2, e 75 del regolamento n. 207/2009 in relazione a una possibile violazione dei diritti della difesa e del diritto di essere sentiti in fase di ricorso. |