28.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 441/29


Ricorso proposto il 23 settembre 2016 — Trasta Komercbanka e a./BCE

(Causa T-698/16)

(2016/C 441/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Trasta Komercbanka AS (Riga, Lettonia) e altri 6 (rappresentanti: O. Behrends, L. Feddern e M. Kirchner, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della BCE, del 3 marzo 2016, che revoca l’autorizzazione bancaria della Trasta Komercbanka AS; e

condannare la convenuta al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato l’articolo 24 del regolamento sull’MVU (1), e disposizioni ad esso correlate, connesse al riesame della precedente decisione della BCE da parte della commissione amministrativa del riesame.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la BCE non ha esaminato e valutato con attenzione e imparzialità tutti gli aspetti di fatto tra i quali, ma non solo, la circostanza che la BCE non ha reagito in modo appropriato al fatto che le informazioni e i documenti presentati dalla locale autorità di regolamentazione lettone erano imprecisi.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il principio di proporzionalità non riconoscendo la disponibilità di misure alternative.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il principio della parità di trattamento.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato l’articolo 19 e il considerando 75 del regolamento sull’MVU ed è incorsa in uno sviamento di potere.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato norme procedurali, tra cui il diritto al contraddittorio, il diritto di accesso al fascicolo, il diritto a una decisione adeguatamente motivata, nonché sulla violazione dell’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU.


(1)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287, del 29.10.2013, pag. 63)