14.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/56


Ricorso proposto il 26 settembre 2016 — Athletic Club/Commissione

(Causa T-679/16)

(2016/C 419/73)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Athletic Club (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: E. Lucas Murillo de la Cueva e J. Luís Carrasco, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1 della decisione della Commissione C (2016) 4046 final, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), concesso dalla Spagna in favore di alcune società calcistiche, nei limiti in cui essa riguarda l’Athletic Club;

annullare gli articoli 4 e 5 della decisione della Commissione C (2016) 4046 final, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), concesso dalla Spagna in favore di alcune società calcistiche, nei limiti in cui essa ordina il recupero dell’aiuto asseritamente concesso all’Athletic Club, nonché la soppressione del regime di tassazione delle società per gli enti senza scopo di lucro, conformemente al quale è stato tassato l’Athletic Club;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione C (2016) 4046 final, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), concesso dalla Spagna in favore di alcune società calcistiche. Per quanto riguarda il ricorrente, detto aiuto consisterebbe nel beneficio fiscale che esso avrebbe ottenuto durante il periodo in questione, poiché sarebbe stato tassato come associazione senza scopo di lucro e non secondo l’aliquota generale dell’imposta sulle società.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

A tale riguardo, il ricorrente sostiene che, nell’ambito geografico di riferimento (la Biscaglia), la misura esaminata nella decisione non può essere considerata selettiva, atteso che tutte le società calcistiche sono enti senza scopo di lucro sottoposti allo stesso regime e alla stessa aliquota di tassazione delle società.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

A tale riguardo, il ricorrente sostiene che la differenza nella tassazione tra gli enti senza scopo di lucro e le società di capitali è giustificata dalle differenze sostanziali esistenti tra i due tipi di soggetti.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

A tale riguardo, il ricorrente sostiene che la misura esaminata nella decisione non comporta distorsione della concorrenza e non pregiudica il commercio tra Stati membri.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108 TFUE e degli articoli 1, lettera b), punto i), 17, 18 e 19 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).

A tale riguardo, il ricorrente sostiene che, se la misura esaminata nella decisione dovesse essere considerata aiuto di Stato, dovrebbe esserle riconosciuto, in ogni caso, il trattamento previsto per gli aiuti esistenti.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 1, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

A tale riguardo, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da difetto di motivazione, poiché non sono stati analizzati elementi essenziali della definizione di aiuto statale e non è stata data risposta agli argomenti fondati dedotti dalle parti, non tenendo conto in tal modo di requisiti essenziali dell’onere della prova.