31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/59


Ricorso proposto il 19 settembre 2016 — Credito Fondiario/CRU

(Causa T-661/16)

(2016/C 402/71)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Credito Fondiario SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Sciaudone, F. Iacovone, S. Frazzani e A. Neri, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la prima e la seconda decisione del Comitato di risoluzione unico;

dichiarare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) n. 2015/63, su cui si basano le decisioni impugnate, incompatibile con i principi di parità di trattamento, proporzionalità e certezza del diritto, riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali UE;

dichiarare l’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 2015/63, su cui si basano le decisioni impugnate, incompatibile con i principi di parità di trattamento, proporzionalità e certezza del diritto, riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali UE;

dichiarare il regolamento delegato (UE) n. 2015/63, su cui si basano le decisioni impugnate, incompatibile con il principio della libertà di impresa, riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali UE;

condannare il Comitato di risoluzione unico al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro le decisioni del Comitato di risoluzione unico in sessione esecutiva SRB/ES/SRF/2016/06 del 15 aprile 2016 (prima decisione) e SRB/ES/SRF/2016/13 del 20 maggio 2016 (seconda decisione), che determinano, per quanto riguarda la ricorrente, il contributo ex ante previsto dal regolamento delegato (UE) 2015/63 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015 L 11, pag. 44).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo: omessa notifica della prima e seconda decisione a Credito Fondiario.

La Banca d’Italia non ha notificato alla ricorrente le due decisioni adottate dal Comitato, come richiesto dall’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81, del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (G.U. 2015 L 15, pag. 1), limitandosi a comunicare l’ammontare del pagamento e pregiudicando il diritto della ricorrente a ricorrere tempestivamente in giudizio. Il Comitato non avrebbe esercitato la dovuta vigilanza sulla notifica.

2.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 296(2) TFEU per assenza di motivazione e violazione dell’obbligo di contraddittorio delle decisioni relative ai contributi ex ante.

Le decisioni impugnate non contengono alcuna motivazione su come il contributo ex ante è stato effettivamente calcolato, pregiudicando l’effettivo esercizio del controllo di legittimità e fondatezza della decisione da parte della ricorrente.

3.

Terzo motivo: errata applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) n. 2015/63.

Il contributo ex ante richiesto al Credito Fondiario è sproporzionato rispetto al profilo di rischio dell’ente ed è il risultato di un’errata valutazione delle passività dell’ente.

4.

Quarto motivo: violazione degli articoli 4, paragrafo 1, e 6 del regolamento delegato (UE) n. 2015/63. Errata valutazione del profilo di rischio di Credito Fondiario.

Al 31dicembre 2014, Credito Fondiario presentava un profilo di rischio basso, sulla base dei parametri stabiliti dall’articolo 4, paragrafi 1 e 6 del regolamento delegato (UE) n. 2015/63. Il contributo calcolato dal Comitato è proprio di enti con un profilo di rischio elevato, ed è il risultato della mancata considerazione, da parte del Comitato, dei criteri di definizione e riduzione del rischio previsti dagli articoli citati.

5.

Quinto motivo: violazione degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali (UE) — Parità di trattamento.

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e l’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 2015/63, violano la parità di trattamento in quanto prevedono un trattamento discriminatorio nel settore in questione.

6.

Sesto motivo: violazione del principio di proporzionalità e certezza del diritto.

Le decisioni, non tenendo conto del ridotto profilo di rischio della ricorrente impongono un contributo ex ante corrispondente ad un ente con un profilo di rischio elevato, violando pertanto i principi di proporzionalità e certezza del diritto.

7.

Settimo motivo: violazione dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali UE — Libertà di impresa.

Il regolamento delegato (UE) n. 2015/63, imponendo requisiti più stringenti di quelli già previsti dalla normativa bancaria europea e dal regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014 L 225, pag. 1), in tema di valutazione del rischio dell’ente e introducendo elementi discrezionali nel calcolo del contributo ex ante, viola la parità di trattamento, la certezza del diritto e la libertà di impresa.