24.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/49


Ricorso proposto l’8 settembre 2016 — GEA Group/Commissione

(Causa T-640/16)

(2016/C 392/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: GEA Group AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: I. du Mont e C. Wagner, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 29 giugno 2016, C(2016)3920, che modifica la decisione C(2009)8682 definitivo dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.38589 — Stabilizzanti termici);

in via subordinata, ridurre l’importo dell’ammenda e fissare una nuova data per il pagamento e gli interessi dovuti (successiva all’adozione della decisione impugnata), e

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea, adottando la decisione impugnata nonostante fosse decorso il termine di prescrizione, ha violato l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che con la decisione impugnata la Commissione ha violato l’articolo 266, paragrafo 1, TFUE, nonché i diritti della difesa della ricorrente in quanto a quest’ultima non è stata concessa l’opportunità di sviluppare oralmente le proprie argomentazioni.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 23, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 1/2003, in quanto non ha applicato nei confronti della ricorrente il massimale del 10 %, e poiché non ha applicato detto massimale ad un altro autore dell’infrazione, a discapito della medesima ricorrente.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento in quanto ha ritenuto la ricorrente la sola responsabile di una condotta della quale altri autori dell’infrazione sono stati riconosciuti responsabili mentre la responsabilità della ricorrente è unicamente una responsabilità derivata e poiché ha distribuito l’onere supplementare derivante dalla ridotta responsabilità dell’altro autore dell’infrazione esclusivamente a discapito della ricorrente.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha agito ultra vires nella misura in cui ha fissato retroattivamente il termine per il pagamento ad una data in cui non esisteva alcuna valida base legale per detto pagamento, e sul fatto che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, in quanto non ha spiegato le ragioni per le quali si è discostata dalla propria prassi.