7.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 410/22 |
Ricorso proposto il 2 settembre 2016 — Haeberlen/ENISA
(Causa T-632/16)
(2016/C 410/31)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Thomas Haeberlen (Swisttal, Germania) (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)
Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
e conseguentemente
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annullare la decisione del 21 ottobre 2015; |
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ove occorra, annullare la decisione del 20 maggio 2016, ricevuta il 23 maggio 2016, che rigetta il ricorso; |
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ordinare il risarcimento del danno morale del ricorrente stimato in EUR 3 000; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’illegittimità dei regolamenti (UE) n. 422/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che adegua, con effetto dal 1o luglio 2011, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU 2014, L 129, pag. 5) e del regolamento (UE) n. 423/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che adegua, con effetto dal 1o luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU 2014, L 129, pag. 12) (in prosieguo: i «regolamenti impugnati»). In particolare, l’adozione dei regolamenti impugnati sarebbe viziata da diverse violazioni, e in particolare da una violazione delle forme sostanziali, dell’obbligo di motivazione, dell’articolo 10 dell’allegato XI allo Statuto applicabile prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU 2013, L 287, pag. 15), da una violazione degli articoli 10, 11 e 65 dello Statuto, del principio del rispetto dei diritti quesiti e del principio di proporzionalità, del principio della tutela del legittimo affidamento, nonché delle regole del dialogo sociale. |
2. |
Secondo motivo, vertente su violazioni del principio di buona amministrazione, dell’obbligo di motivazione e del dovere di diligenza. |