7.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 410/22


Ricorso proposto il 2 settembre 2016 — Haeberlen/ENISA

(Causa T-632/16)

(2016/C 410/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Thomas Haeberlen (Swisttal, Germania) (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

e conseguentemente

annullare la decisione del 21 ottobre 2015;

ove occorra, annullare la decisione del 20 maggio 2016, ricevuta il 23 maggio 2016, che rigetta il ricorso;

ordinare il risarcimento del danno morale del ricorrente stimato in EUR 3 000;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità dei regolamenti (UE) n. 422/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che adegua, con effetto dal 1o luglio 2011, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU 2014, L 129, pag. 5) e del regolamento (UE) n. 423/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che adegua, con effetto dal 1o luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU 2014, L 129, pag. 12) (in prosieguo: i «regolamenti impugnati»). In particolare, l’adozione dei regolamenti impugnati sarebbe viziata da diverse violazioni, e in particolare da una violazione delle forme sostanziali, dell’obbligo di motivazione, dell’articolo 10 dell’allegato XI allo Statuto applicabile prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU 2013, L 287, pag. 15), da una violazione degli articoli 10, 11 e 65 dello Statuto, del principio del rispetto dei diritti quesiti e del principio di proporzionalità, del principio della tutela del legittimo affidamento, nonché delle regole del dialogo sociale.

2.

Secondo motivo, vertente su violazioni del principio di buona amministrazione, dell’obbligo di motivazione e del dovere di diligenza.