3.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 364/27


Ricorso proposto il 5 agosto 2016 — Arrigoni/EUIPO — Arrigoni Formaggi (Arrigoni Valtaleggio)

(Causa T-454/16)

(2016/C 364/30)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Arrigoni SpA (Roma, Italia) (rappresentante: P. Di Gravio, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Arrigoni Formaggi SpA (Bergamo, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «Arrigoni Valtaleggio» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 028 737

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 maggio 2016 nel procedimento R 2922/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il gravame per l’effetto dichiarare nulla e/o inesistente la decisione impugnata per i suddetti motivi, rimettendo, nel caso, gli atti al primo giudice ovvero dichiarando valida e definitiva la prima decisione del 17/04/2013 nr C 406 A;

in ogni caso dichiarare la nullità totale del deposito della Arrigoni Battista spa n. 1028737, in base alle seguenti violazioni di legge .

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8(2)(a) del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009;

Violazione del Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario;

Violazione della Carta costituzionale europea;

Violazione dell’articolo II-77 Diritto di proprietà;

Violazione degli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Violazione della legge n. 273 del 12 dicembre 2002;

Violazione del codice della proprietà industriale D.lgs 10 febbraio 2005 N. 30 Italia e seguenti modifiche: artt. 7 — 12 punti B, C, G — 13 comma 1 — 16 punto 1 — 20 — 22 commi 1 e 2;

Con l’emanazione di ogni consequenziale pronuncia anche in ordine delle spese di giudizio, salvo ogni diritto.