26.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 350/23


Ricorso proposto il 29 luglio 2016 — SJM Coordination Center/Commissione

(Causa T-420/16)

(2016/C 350/29)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: St. Jude Medical Coordination Center (SJM Coordination Center) (Zaventem, Belgio) (rappresentanti: F. Louis e J. Ylinen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio;

in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui inserisce il ricorrente tra i beneficiari dell’asserito regime di aiuti;

in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui impone il recupero, presso il ricorrente, di qualsiasi importo degli asseriti aiuti;

condannare la Commissione alle spese del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza.

Il ricorrente sostiene che la Commissione non è competente ad adottare la decisione impugnata e che la decisione impugnata viola il principio di attribuzione che limita le competenze dell’Unione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato.

Il ricorrente fa valere che le posizioni contraddittorie della Commissione nella sua decisione di avvio e nella decisione impugnata hanno violato il diritto del ricorrente di essere ascoltato.

3.

Terzo motivo, vertente sull’erronea qualificazione come regime di aiuti.

Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata ritiene erroneamente che sussista un regime di aiuti e che l’approccio della Commissione violi l’obbligo di quest’ultima di effettuare un esame esaustivo, diligente e imparziale sui fatti oggetto dell’indagine.

4.

Quarto motivo, vertente su una motivazione insufficiente.

Il ricorrente fa valere che la Commissione non fornisce in modo adeguato alcuna motivazione su cui è stata basata la decisione impugnata.

5.

Quinto motivo, vertente sull’erronea constatazione del carattere selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Il ricorrente deduce che la decisione impugnata commette, in vari modi, errori riguardo a tutte e tre le fasi della constatazione del carattere selettivo: (1) l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del Code des impôts sur les revenus 1992 («codice belga sull’imposta sul reddito» o «CIR») e la regola sugli utili in eccesso non possono essere esclusi dal sistema di riferimento; (2) la decisione fiscale anticipata ricevuta dal ricorrente non deroga né (a) al principio di libera concorrenza, né (b) al regime fiscale belga relativo all’imposta sul reddito delle società, e (3) l’asserita deroga sarebbe giustificata dalla necessità di evitare la doppia imposizione.

6.

Sesto motivo, vertente sull’assenza di un vantaggio.

Il ricorrente fa valere che la decisione impugnata non esamina la sussistenza di un vantaggio. Secondo il ricorrente, non gli è stato conferito alcun vantaggio e qualsiasi beneficio ad esso conferito sarebbe conforme al principio di libera concorrenza sancito all’articolo 9 del modello di convenzione fiscale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico («OCSE»), introdotto nella normativa belga dall’articolo 185, paragrafo 2, CIR.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento.

Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il principio della parità di trattamento (1) in quanto essa fa valere che il principio di libera concorrenza autorizza le amministrazioni tributarie ad aumentare la base imponibile delle imprese multinazionali e al tempo stesso richiede l’esistenza di un rischio concreto di doppia imposizione per autorizzare adeguamenti al ribasso e (2) in quanto limita l’esame del vantaggio al livello dell’unità belga dell’impresa multinazionale.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto e della legalità.

La decisione impugnata viola il principio della certezza del diritto (1) discostandosi dalla giurisprudenza nonché dalla prassi anteriore della stessa Commissione e (2) omettendo di individuare l’asserito vantaggio.

9.

Nono motivo, vertente sul fatto che l’obbligo di recupero equivale a una doppia imposizione

Il ricorrente fa valere che la decisione impugnata ritiene erroneamente che non ci possa essere alcun rischio di doppia imposizione, rischio che aumenterebbe qualora fosse imposto al ricorrente di pagare qualsiasi importo nell’ambito della procedura di recupero. Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata deve, pertanto, essere annullata nella parte in cui impone il recupero, da parte del Belgio, di qualsiasi importo presso il ricorrente.

10.

Decimo motivo, vertente sul fatto che l’obbligo di recupero non può essere oggetto del potere discrezionale della Commissione

Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata sembra riconoscere alla Commissione il potere discrezionale di rigettare adeguamenti della base imponibile del contribuente basati su effettive circostanze di fatto sussistenti allorché la decisione fiscale anticipata è stata emessa.