3.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 364/18 |
Ricorso proposto il 31 luglio 2016 — Syriatel Mobile Telecom/Consiglio
(Causa T-411/16)
(2016/C 364/15)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avocat)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso da essa presentato ricevibile e fondato; |
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di conseguenza, annullare la decisione (PESC) 2016/850 del 27 maggio 2016 e i successivi atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano la ricorrente; |
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condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), dall’articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE») nonché dagli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, poiché la motivazione fornita dal Consiglio non soddisferebbe l’obbligo che incombe alle istituzioni dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 6 della CEDU, dell’articolo 296 TFUE nonché dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
3. |
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione che il Consiglio avrebbe commesso per quanto riguarda il coinvolgimento della ricorrente nel finanziamento del regime siriano. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che le misure impugnate restringono in modo ingiustificato e sproporzionato i diritti fondamentali della ricorrente, ed in particolare i suoi diritti di proprietà ai sensi degli articoli 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché il diritto al rispetto della sua reputazione, sancito dagli articoli 8 e 10, paragrafo 2, della CEDU. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione degli orientamenti del 2 dicembre 2005 del Consiglio relativi all’attuazione e alla valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea (documento 15114/05 del Consiglio del 2 dicembre 2005). |