5.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 326/31


Ricorso proposto il 20 luglio 2016 — Terna/Commissione

(Causa T-387/16)

(2016/C 326/54)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Terna — Rete elettrica nazionale SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Police, L. Di Via, F. Degni, F. Covone, D. Carria, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale annullare la decisione della Commissione Europea — Direzione Generale Mobilità e Trasporti (Direzione Generale per l’Energia — SRD.3 — Financial management), ref. no. ENER/SRD.3/JCM/cID(2016)2952913 del 23 maggio 2016, di mera conferma del precedente provvedimento Move.srd.3.dir(2015)2669621 del 6 luglio 2015, nonché il provvedimento della Commissione Europea — Direzione Generale Mobilità e Trasporti (Direzione Generale per l’Energia — SRD.3 — Financial management), ref. no. SRD.3/JCM/cl/D(2016)4477388 del 14 giugno 2016, con la quale si trasmette la Debit Note no. 3241608548 ordinando i pagamenti di Euro 494 871,39 entro il termine del 28 luglio 2016, per l’effetto annullando la decisione della Commissione Europea — Direzione Generale Mobilità e Trasporti (Direzione Generale per l’Energia — SRD.3 — Financial management), ref. no. Move.srd3.dir(2015)2669621 del 6 luglio 2015, nelle parti in cui si esclude il rimborso dei costi sostenuti da Terna in relazione ai progetti n. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-564583 e n. 2007-E221/07/2007-TREN/07/TEN-E-S07.91403, e si stabilisce l’obbligo di restituzione degli importi riconosciuti in relazione ai menzionati progetti, nella misura indicata nella tabella allegata al provvedimento impugnato;

in subordine, annullare la decisione della Commissione Europea — Direzione Generale Mobilità e Trasporti, ref. no. ENER/SRD.3/JCM/cID (2016)2952913 del 23 maggio 2016, in uno con la decisione della Commissione Europea — Direzione Generale Mobilità e Trasporti, ref. no. Move.srd3.dir(2015)2669621 del 6 luglio 2015, nelle parti in cui non si è ridotto il rimborso dei costi sostenuti da Terna in relazione ai progetti n. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-SI2.564583 e n. 2007-E221/07/2007-TREN/07/TEN-E-S07.91.403 nella misura corrispondente ai soli utili realizzati da CESI.

Motivi e principali argomenti

I provvedimenti impugnati nella presente causa hanno natura meramente confermativa delle precedenti determinazioni assunte dalla Commissione, le quali sono state già tempestivamente impugnate dalla ricorrente con ricorso pendente dinanzi al Tribunale nella causa T-544/15.

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati in tale causa.