3.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 364/14 |
Ricorso proposto il 13 luglio 2016 — Düll/EUIPO — Cognitect (DaToMo)
(Causa T-381/16)
(2016/C 364/10)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Klaus Düll (Südergellersen, Germania) (rappresentante: S. Wolff-Marting, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cognitect, Inc. (Durham, Carolina del Nord, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso: Marchio denominativo dell’Unione «DaToMo» — Marchio dell’Unione n. 6 715 627
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Decadenza
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 aprile 2016 nei procedimenti riuniti R 1383/2015-2 e R 1481/2015-2
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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modificare la decisione impugnata nel senso di non aggiungere, nell’elenco dei prodotti e dei servizi del marchio 6715627 DaTaMo, per quanto riguarda i servizi rimanenti in forza della decisione summenzionata ed elencati nell’elenco della classe 42, la restrizione a «all the aforementioned for the enterprise mobility management (EMM)»; |
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condannare l’EUIPO a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 50 del regolamento n. 40/94. |