31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/47


Ricorso proposto il 12 luglio 2016 — Gaki/Europol

(Causa T-366/16)

(2016/C 402/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Anastasia-Soultana Gaki (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avvocato G. Keisers)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

precisare le circostanze dei fatti asseritamente commessi dalla ricorrente ai termini del mandato d'arresto europeo emesso dalla Grecia e per i quali dal 2011 essa viene illegittimamente ricercata nell’Unione europea con il sostegno dell’Europol. Diritto della ricorrente a un parere motivato;

far bloccare i dati illegittimi ed erronei inseriti nei suoi confronti nel sistema di informazione Europol dall’autorità di controllo comune (in prosieguo: l’autorità di controllo comune);

ingiungere all’autorità di controllo comune dell'Europol di fare verificare, nell’ambito dell’esercizio del suo diritto di accesso e consultazione dei dati introdotti nel SIS II, se la lesione della libertà della ricorrente è autorizzata ai termini del mandato d’arresto europeo;

incaricare l’Europol di chiedere al procuratore greco presso la Corte d’appello di Atene (Grecia) quale procuratore abbia ordinato il mantenimento in vigore del mandato d’arresto europeo e, di conseguenza, la detenzione arbitraria della ricorrente, a decorrere dal 23 maggio 2016, e di chiedere inoltre quale dei due mandati di arresto nazionali (il mandato d’arresto europeo ne è una copia) abbia efficacia giuridica. Egli deve altresì chiarire come sia potuto succedere che nel mandato di arresto europeo venga indicato l’indirizzo della ricorrente in Germania, mentre i due mandati d’arresto nazionali (il mandato d’arresto europeo ne è una copia) sono stati emessi nei confronti della ricorrente in base al rilievo che la giustizia ellenica non aveva l’indirizzo della ricorrente;

l’autorità di controllo comune deve precisare in modo circostanziato quali iniziative sono state intraprese dall’Europol dopo aver avuto notizia della denuncia penale sporta presso la procura generale di Düsseldorf contro il procuratore greco che ha emesso il mandato d’arresto europeo nei confronti della ricorrente;

concederle un risarcimento danni pari a EUR 3 milioni.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del combinato disposto dell’articolo 41 della decisione 2007/533/GAI (1), dell’articolo 30, paragrafo 7 e degli articoli 31 e 52 della decisione (2009/371/GAI) (2)

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in combinato disposto con gli articoli 1, 9 e 23 dell’atto n. 29/2009 dell’autorità di controllo comune.


(1)  Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007 , sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU 2007, L 205, pag. 63).

(2)  Decisione del Consiglio, del 6 aprile 2009 , che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU 2009, L 121, pag. 37).