|
16.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/39 |
Ricorso proposto il 27 giugno 2016 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)
(Causa T-348/16)
(2016/C 296/49)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Salonicco, Grecia) (rappresentante: B. Christianos, avvocato)
Convenuta: Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) (Bruxelles, Belgio)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
Accertare che la richiesta formulata dalla convenuta con nota di addebito numero 3241606289/26/05/2016 per ottenere dall’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis la restituzione di una parte del finanziamento ricevuto per il progetto MINATRAN, dell’importo di EUR 245 525,43, è infondata e accertare che tale importo corrisponde a costi finanziabili e |
|
— |
Condannare l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca alle spese della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede al Tribunale dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, di accertare che l’importo preteso dall’ERCEA corrisponde a costi finanziabili.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce che le spese contestate dall’ERCEA e, in particolare, i costi del personale, le spese di viaggio e le spese indirette costituiscono costi finanziabili. Ciò è confermato dagli elementi che la ricorrente ha prodotto all’ERCEA durante il controllo e nella successiva corrispondenza e, principalmente, dall’esame combinato degli elementi di prova presentati.