29.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/26


Ricorso proposto il 24 giugno 2016 — České dráhy/Commissione

(Causa T-325/16)

(2016/C 314/36)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: České dráhy, a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentanti: K. Muzikář e J. Kindl, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2016) 2417 final della Commissione europea del 18 aprile 2016 (caso AT.40156 — Falcon);

condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese sostenute nel presente procedimento dalla České dráhy.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata relativa a un’ispezione riguardante la partecipazione a un comportamento anticoncorrenziale, o l’ispezione stessa, costituisce un’ingerenza arbitraria e sproporzionata nella sfera privata della ricorrente.

La decisione impugnata è stata adottata in violazione del principio di proporzionalità poiché le informazioni decisive erano già disponibili nel fascicolo del procedimento dinanzi all’autorità nazionale per la tutela della concorrenza e due procedimenti di diritto privato si svolgono altresì nel medesimo caso. Il fine perseguito con la decisione impugnata poteva inoltre essere raggiunto in un modo meno intrusivo, che avrebbe limitato l’ampiezza della violazione dei diritti fondamentali della ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non soddisfa i requisiti stabiliti per quanto riguarda il livello della motivazione e la definizione dell’oggetto e dello scopo dell’ispezione.

Nella decisione impugnata la Commissione ha definito l’oggetto e lo scopo dell’ispezione in modo inammissibilmente ampio. Essa non ha, inoltre, sufficientemente motivato la decisione impugnata. Nella motivazione della decisione impugnata la Commissione non ha descritto specificamente i fatti e le ipotesi che intendeva verificare mediante l’ispezione. Essa non ha nemmeno indicato esattamente indizi, di qualsiasi tipo, a sostegno dei suoi sospetti. La definizione dell’oggetto e dello scopo dell’ispezione nella decisione impugnata e la sua motivazione non consentivano alla ricorrente di determinare i propri obblighi corrispondenti in modo sufficientemente preciso. La decisione impugnata lede pertanto anche i diritti della difesa della ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che non esiste alcuna prova, neppure indiziaria, che suffraghi il sospetto di un comportamento anticoncorrenziale della ricorrente che giustificherebbe l’adozione della decisione impugnata e l’effettuazione di un’ispezione; le prove raccolte nell’ambito del procedimento dinanzi all’autorità nazionale per la tutela della concorrenza escludono, infatti, un siffatto sospetto.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non aveva il potere di adottare la decisione impugnata e di effettuare l’ispezione poiché l’asserito comportamento anticoncorrenziale della ricorrente non può, in ogni caso, incidere sugli scambi tra Stati membri e la ricorrente non può, nel caso di specie, detenere una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che l’adozione della decisione impugnata e l’effettuazione dell’ispezione più di quattro anni dopo l’avvio del procedimento dinanzi all’autorità nazionale per la tutela della concorrenza sono contrari al principio di certezza del diritto e al principio di tutela del legittimo affidamento.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata e il relativo approccio della Commissione hanno leso i diritti del ricorrente garantiti dall’articolo 7 della Carta (o dall’articolo 8 della CEDU) e dall’articolo 48 della Carta (o dall’articolo 6 della CEDU).