29.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 314/26 |
Ricorso proposto il 24 giugno 2016 — České dráhy/Commissione
(Causa T-325/16)
(2016/C 314/36)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: České dráhy, a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentanti: K. Muzikář e J. Kindl, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione C(2016) 2417 final della Commissione europea del 18 aprile 2016 (caso AT.40156 — Falcon); |
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condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese sostenute nel presente procedimento dalla České dráhy. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata relativa a un’ispezione riguardante la partecipazione a un comportamento anticoncorrenziale, o l’ispezione stessa, costituisce un’ingerenza arbitraria e sproporzionata nella sfera privata della ricorrente.
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non soddisfa i requisiti stabiliti per quanto riguarda il livello della motivazione e la definizione dell’oggetto e dello scopo dell’ispezione.
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che non esiste alcuna prova, neppure indiziaria, che suffraghi il sospetto di un comportamento anticoncorrenziale della ricorrente che giustificherebbe l’adozione della decisione impugnata e l’effettuazione di un’ispezione; le prove raccolte nell’ambito del procedimento dinanzi all’autorità nazionale per la tutela della concorrenza escludono, infatti, un siffatto sospetto. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non aveva il potere di adottare la decisione impugnata e di effettuare l’ispezione poiché l’asserito comportamento anticoncorrenziale della ricorrente non può, in ogni caso, incidere sugli scambi tra Stati membri e la ricorrente non può, nel caso di specie, detenere una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che l’adozione della decisione impugnata e l’effettuazione dell’ispezione più di quattro anni dopo l’avvio del procedimento dinanzi all’autorità nazionale per la tutela della concorrenza sono contrari al principio di certezza del diritto e al principio di tutela del legittimo affidamento. |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata e il relativo approccio della Commissione hanno leso i diritti del ricorrente garantiti dall’articolo 7 della Carta (o dall’articolo 8 della CEDU) e dall’articolo 48 della Carta (o dall’articolo 6 della CEDU). |