8.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 287/28


Ricorso proposto il 21 giugno 2016 — Grupo Riberebro Integral e Riberebro Integral/Commissione

(Causa T-313/16)

(2016/C 287/34)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Grupo Riberebro Integral, SL (Alfaro, Spagna) e Riberebro Integral, SA (Alfaro, Spagna) (rappresentanti: R. Allendesalazar Corcho e A. Rincón García-Loygorri, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare, conformemente all’articolo 263 TFUE, l’articolo 2 della decisione C(2016) 1933 final della Commissione europea, del 6 aprile 2016, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, nel caso AT.39965 — Mushrooms, per quanto riguarda l’importo dell’ammenda imposto alle ricorrenti, in quanto viziato da un errore manifesto di valutazione commesso dalla Commissione europea in relazione ai fatti sulla base dei quali ha rifiutato di riconoscere l’assenza di capacità contributiva (inability to pay) delle ricorrenti;

in subordine, alla luce della competenza giurisdizionale anche di merito a esso riconosciuta dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 in forza dell’articolo 261 TFUE, riformare l’articolo 2 della decisione C(2016) 1933 final della Commissione europea, del 6 aprile 2016, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, nel caso AT.39965 — Mushrooms, riducendo l’importo della sanzione inflitta alle ricorrenti;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

All’origine del presente procedimento vi è la richiesta di trattamento favorevole presentata da un’impresa alla Commissione, in merito alla sua partecipazione a un’intesa nel settore dei funghi in scatola. Secondo il testo stesso della decisione, tale intesa cercherebbe di stabilizzare il mercato dei funghi e di porre un freno alla caduta dei prezzi nell’ambito del medesimo.

Le ricorrenti non mettono in discussione né i fatti né la loro qualificazione giuridica, che hanno già riconosciuto cooperando nell’ambito della procedura di trattamento favorevole nonché nella loro risposta alla contestazione degli addebiti, nella quale hanno affermato di riconoscere la descrizione e la valutazione giuridica dei fatti. Ciò che si contesta nel presente ricorso è la valutazione e la proporzionalità dell’ammenda loro inflitta.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione commesso dalla convenuta.

Le ricorrenti sostengono a tale riguardo che il suddetto errore manifesto vizia la valutazione dei fatti sulla base dei quali è stata negata l’assenza di capacità contributiva (inability to pay) delle ricorrenti. L’imposizione dell’ammenda, infatti, metterebbe irrimediabilmente in pericolo la loro sostenibilità economica, porterebbe a privare gli attivi di tutto il loro valore e non terrebbe conto del contesto economico e sociale in cui essa si inserisce.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

Le ricorrenti sostengono a tale riguardo che la decisione della Commissione non tiene conto della limitata gamma di prodotti di cui dispongono le ricorrenti.