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1.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 279/40 |
Ricorso proposto il 10 giugno 2016 — Bay/Parlamento
(Causa T-302/16)
(2016/C 279/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Nicolas Bay (La Celle-Saint-Cloud, Francia) (rappresentante: avv. A. Cuignache)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del Presidente del Parlamento europeo del 9 marzo 2016; |
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annullare la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo dell’11 aprile 2016; nel merito |
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revocare la sanzione inflitta con la decisione dell’11 aprile 2016. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente su irregolarità del procedimento interno e sulla nullità della decisione del Presidente del Parlamento europeo del 9 marzo 2016, nonché della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo dell’11 aprile 2016, che ha inflitto al ricorrente la sanzione della perdita del diritto all’indennità giornaliera per una durata di cinque giorni. La prima decisione impugnata, a detta del ricorrente, viola il diritto alla buona amministrazione e il principio della parità delle armi nel processo. La seconda decisione impugnata, secondo il ricorrente, lede il diritto al trattamento imparziale ed equo della causa da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e il diritto a un equo processo. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sull’assenza di prove concrete che possono dimostrare i fatti addebitati al ricorrente e, in particolare, l’utilizzo da parte di quest’ultimo della carta di voto di un altro deputato europeo. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sull’inconsistenza e sulla irricevibilità delle testimonianze alla base della sanzione irrogata al ricorrente. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sull’impossibilità materiale del ricorrente di votare al posto di un altro deputato europeo. |