3.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 364/13


Impugnazione proposta il 9 giugno 2016 da Valéria Anna Gyarmathy avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 18 maggio 2015, causa F-79/13, Gyarmathy/OEDT

(Causa T-297/16 P)

(2016/C 364/09)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Valéria Anna Gyarmathy (Györ, Ungheria) (rappresentante: A. Véghely, avvocato)

Controinteressato nel procedimento: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza impugnata del Tribunale della funzione pubblica del 18 maggio 2015, causa F-79/13, Gyarmathy/OEDT;

annullare la decisione del (precedente) direttore dell’OEDT, dell’11 settembre 2012, recante rigetto della domanda di assistenza della ricorrente;

annullare la decisione del (precedente) direttore dell’OEDT, del 14 settembre 2012, di non rinnovare il contratto di lavoro della ricorrente;

annullare, rispettivamente, la decisione del (precedente) presidente del consiglio di amministrazione dell’OEDT, del 13 maggio 2013, e la decisione del (precedente) direttore dell’OEDT, del 25 giugno 2013.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla domanda di annullamento della decisione del direttore dell’OEDT, dell’11 settembre 2012, recante rigetto della domanda di assistenza della ricorrente

La ricorrente sostiene che, nel dichiarare che le doglianze della ricorrente erano adeguatamente esaminate dall’amministrazione dell’Agenzia, il Tribunale della funzione pubblica, nella sua sentenza di primo grado del 18 maggio 2015, causa F-79/13, distorce i fatti e contraddice le numerose prove documentali disponibili nel fascicolo. Il (precedente) direttore dell’OEDT ha respinto la domanda di assistenza della ricorrente, anzitutto, la sua domanda di trasferimento al fine di sottrarla dalle intimidazioni e molestie durature e significative che ella stava subendo da parte del suo immediato superiore. Il (precedente) direttore ha violato il suo obbligo di assistenza e il suo dovere di sollecitudine e di buona amministrazione (sentenze del 27 novembre 2008, Klug/EMEA, F-35/07, EU:F:2008:150, punto 74, e del 12 luglio 2011, Commissione/Q, T-80/09 P, EU:T:2011:347, punto 84). Sulla base dei fatti e degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, dell’articolo 24 dello Statuto del personale e della giurisprudenza costante rilevante, il (precedente) direttore dell’OEDT, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina, non ha fornito alla ricorrente l’assistenza richiesta e non ha adottato le misure necessarie a tutelare, in generale, la tranquillità del servizio e, in particolare, la ricorrente dai maltrattamenti da essa subiti. Di conseguenza, con riguardo al primo motivo, la sentenza di primo grado del Tribunale della funzione pubblica non è corretta in fatto e, altresì, viola la normativa comunitaria e la giurisprudenza costante. In quanto tale, essa deve essere annullata, così come la decisione controversa.

2.

Secondo motivo, vertente sulla domanda di annullamento della decisione, del 14 settembre 2012, di non rinnovare il contratto di lavoro della ricorrente

La sentenza impugnata di primo grado del Tribunale della funzione pubblica si basava sul ragionamento secondo cui la decisione del (precedente) direttore dell’OEDT, del 19 dicembre 2012, concerne la denuncia formale della ricorrente del 10 dicembre 2012, la quale contestava — includendo, ma non limitandosi soltanto ad essa — la decisione del (precedente) direttore dell’OEDT, del 14 settembre 2012, di non rinnovare il contratto di lavoro della ricorrente. Tuttavia, come risulta evidente dalla mera formulazione del documento di cui trattasi, non è possibile interpretarlo in quanto tale. Per contro, si tratta di una decisione relativa all’avvio di una indagine amministrativa basata sulla denuncia della ricorrente. In tale medesima lettera il (precedente) direttore nega altresì di aver adottato alcuna decisione in merito al contratto di lavoro della ricorrente. Inoltre, anche se l’interpretazione manifestamente erronea della decisione controversa dovesse essere accolta, essa è in ogni caso illegittima, in quando la ricorrente non era stata preliminarmente ascoltata (sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento, F-129/12, EU:F:2013:203), nonché essa costituiva un mero atto preparatorio (sentenza del 16 marzo 2009, R/Commissione, T-156/08 P, EU:T:2009:69) e, in quanto tale, non poteva essere impugnata indipendentemente (sentenza del 10 novembre 2009, N/Parlamento, F-71/08, EU:F:2009:150, e ordinanza del 23 ottobre 2012, Possanzini/Frontex, F-61/11, EU:F:2012:146). La decisione controversa costituiva del pari un abuso di poteri (sentenze del 19 ottobre 1995, Obst/Commissione, T-562/93, EU:T:1995:181, del 12 dicembre 2000, Dejaiffe/UAMI, T-223/99, EU:T:2000:292, e sentenza del 25 settembre 2012, Bermejo Garde/CESE, F-41/10, EU:F:2012:135) sulla base degli elementi di prova disponibili nel fascicolo. È persino discutibile se il (precedente) direttore dell’OEDT avesse, all’epoca in cui ha adottato la decisione controversa, il potere e l’autorità di adottarla (ordinanza del 25 ottobre 1996, Lopes/Corte di giustizia, T-26/96, EU:T:1996:157). Si deve ricordare che il convenuto non ha presentato alcuna difesa, con la conseguenza che è stata pronunciata una sentenza contumaciale. Nella motivazione della sentenza impugnata di primo grado, il Tribunale si è basato su un argomento della difesa del convenuto presentato in una diversa causa (F-22/14, Gyarmathy/OEDT) e ha in tal modo violato limiti procedurali. Con riguardo al secondo motivo, la sentenza di primo grado del Tribunale della funzione pubblica viola del pari i fatti e gli elementi di prova disponibili nel fascicolo. Essa costituisce una manifesta violazione di limiti procedurali. In quanto tale, essa deve essere annullata, così come la decisione controversa.