18.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 260/48


Ricorso proposto il 26 maggio 2016 – GeoClimaDesign/EUIPO – GEO Gesellschaft für ENERGIE und Oekologie (GEO)

(Causa T-280/16)

(2016/C 260/59)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: GeoClimaDesign AG (Fürstenwalde/Spree, Germania) (rappresentante: B. Lanz, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: GEO Gesellschaft für ENERGIE und Oekologie GmbH (Langenhorn, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «GEO» – Marchio dell’Unione europea n. 8 331 076

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 marzo 2016 nel procedimento R 1679/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

dichiarare la nullità del marchio di cui trattasi; in subordine, dichiarare la nullità del marchio di cui trattasi per i seguenti prodotti e servizi: allestimento organizzativo di progetti di costruzione nel settore dell’energia rinnovabile in particolare impianti ad energia eolica e parchi eolici nella classe 35, servizi di imprese edili per la realizzazione di progetti in ambito di energia rinnovabile, in particolare impianti ad energia eolica e parchi eolici; riparazione e manutenzione di impianti ad energia eolica nella classe 37 nonché progettazione tecnica di progetti in materia di approvvigionamento d’energia; progettazione tecnica di progetti in materia di energia rinnovabile, in particolare impianti ad energia eolica e parchi eolici; servizi di ingegneria in materia di energia rinnovabile, in particolare impianti a energia eolica; perizie tecniche e scientifiche nella classe 42;

condannare il convenuto alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.