4.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 243/49


Ricorso proposto il 13 maggio 2016 – Yanukovych/Consiglio

(Causa T-244/16)

(2016/C 243/55)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Viktor Fedorovych Yanukovych (Kiev, Ucraina) (rappresentante: T. Beazley, QC)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76) nella parte in cui riguarda il ricorrente;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1), poiché non abroga il regolamento n. 208/2014, nella parte in cui riguarda il ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio dell’Unione europea (il «Consiglio») non disponeva di una base giuridica adeguata per l’adozione delle misure impugnate. In primo luogo, i presupposti che consentono al Consiglio di basarsi sull’articolo 29 TUE non sono soddisfatti dalle misure impugnate. In particolare: (i) gli obiettivi espressamente invocati dal Consiglio (il consolidamento dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina) sono semplicemente vaghe affermazioni che non possono essere legittimamente invocate come valida base per tali misure; (ii) la base su cui il Consiglio intende fondarsi non presenta alcun collegamento sufficiente con il livello adeguato di controllo giurisdizionale richiesto nel presente caso; e (iii) l’imposizione di misure restrittive al ricorrente, in realtà, equivale a sostenere e legittimare la condotta del nuovo regime in Ucraina che di per sé sta compromettendo la certezza del diritto e lo Stato di diritto, nonché violando, ed è pronto a violare sistematicamente, i diritti umani. In secondo luogo, i presupposti che consentono al Consiglio di basarsi sull’articolo 215 TFUE non sono soddisfatti, in ragione della mancanza di una valida decisione ai sensi del Capo 2 del Titolo V del TUE. In terzo luogo, mancano collegamenti sufficienti per invocare l’articolo 215 TFUE nei confronti del ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sullo sviamento di potere da parte del Consiglio. Il vero scopo perseguito dal Consiglio nell’attuare le misure impugnate era essenzialmente quello di ingraziarsi l’attuale regime ucraino (in modo che l’Ucraina stringa legami più forti con l’Unione europea) e non quello di realizzare gli obiettivi o i motivi espressi nelle misure impugnate.

3.

Terzo motivo, vertente sul difetto di motivazione da parte del Consiglio. Le «motivazioni» esposte nelle misure impugnate a sostegno dell’inclusione del ricorrente nell’elenco (oltre ad essere errate) sono standardizzate, inadeguate e non sufficientemente dettagliate.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il ricorrente non soddisfa, nel periodo considerato, i criteri per l’inclusione di una persona nell’elenco.

5.

Quinto motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione commesso dal Consiglio nell’includere il ricorrente nelle misure impugnate. Il Consiglio è incorso in un errore manifesto, poiché ha effettuato una nuova designazione del ricorrente nonostante il netto divario tra le «motivazioni» e i criteri di designazione rilevanti.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente e/o sulla violazione del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Il Consiglio, tra l’altro, non ha adeguatamente consultato il ricorrente prima della nuova designazione e il ricorrente non ha avuto un’equa e congrua possibilità di correggere errori né di presentare informazioni relative alla sua situazione personale.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti di proprietà del ricorrente ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, poiché, tra l’altro, le misure restrittive costituiscono una limitazione ingiustificata e sproporzionata di tali diritti, in quanto in particolare: (i) nulla induce a ritenere che fondi asseritamente distratti dal ricorrente siano stati trasferiti al di fuori dell’Ucraina; e (ii) non è né necessario né appropriato congelare tutti i beni del ricorrente, in quanto le autorità ucraine hanno ormai quantificato il valore delle perdite asseritamente reclamate nei procedimenti penali pendenti nei confronti del ricorrente.