18.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 260/43


Ricorso proposto il 17 maggio 2016 – NI/GEPD

(Causa T-237/16)

(2016/C 260/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: NI (Madrid, Spagna) (rappresentante: A. Gómez Acebo Dennes, avvocato)

Convenuto: Garante europeo della protezione dei dati

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare e revocare la decisione del Garante europeo della protezione dei dati del 18 marzo 2016, che respinge la richiesta della parte ricorrente di riforma della decisione del medesimo Garante in data 8 dicembre 2015, e disporre la cessazione da parte del Mediatore europeo del trattamento presente e futuro dei dati personali contenuti in un contratto concluso da detta parte ricorrente;

ordinare al Mediatore europeo di astenersi dal pubblicare qualsiasi dato personale della parte ricorrente o che la renda identificabile. In particolare, ordinare al Mediatore europeo di non fare alcuna allusione all’incarico che essa ha ricoperto;

ordinare al Mediatore europeo di esaminare e dare attuazione esaustiva e completa al diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali nel procedimento Own Initiative Inquiry 2/2014 o in qualsiasi altro procedimento con oggetto identico, del quale la ricorrente possa costituire una parte;

condannare alle spese il Garante europeo della protezione dei dati.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è rivolto sostanzialmente contro la decisione del convenuto di non accogliere il reclamo della parte ricorrente riguardo al rifiuto di occultare determinati dati personali relativi al trattamento dinanzi al Mediatore europeo di due indagini concernenti l’autorizzazione a esercitare un’attività professionale nel settore privato, una volta terminate le sue funzioni come membro della Commissione europea.

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

L’attività della parte ricorrente, il procedimento seguito dalla Commissione al momento della concessione dell’autorizzazione per le sue attività posteriori all’esercizio del suo incarico come membro della Commissione, la prima indagine svolta dal Mediatore europeo circa tale autorizzazione, e la riapertura del caso oggetto di indagini da parte del nuovo Mediatore europeo, nonché l’intenzione di quest’ultimo di pubblicare i dati personali della parte ricorrente che la rendono direttamente e indirettamente identificabile, non sono stati tenuti in debito conto dal convenuto alla luce della normativa e della giurisprudenza applicabili alle sue decisioni.

2.

La raccolta anonima dei dati non permette di realizzare la tracciabilità necessaria per accertare la liceità del trattamento dei dati da parte del Mediatore europeo, poiché sono stati ottenuti in modo anonimo e trattati in maniera illecita.

3.

Il trattamento dei dati oggetto del presente procedimento deve essere qualificato, secondo la parte ricorrente, come eccessivo, inadeguato e non pertinente ai fini per cui sono stati raccolti, anche se in modo anonimo. Il contratto consegnato riguarda unicamente ed esclusivamente il rapporto tra la parte ricorrente e una società privata, dopo aver lasciato le funzioni di membro della Commissione e senza che l’oggetto del medesimo contratto abbia alcuna relazione con le funzioni svolte presso la Commissione.

4.

Non sussistono informazioni o fatti nuovi che giustifichino il trattamento e la pubblicazione dei dati personali della parte ricorrente, che peraltro sono stati considerati riservati nella prima indagine svolta dal precedente Mediatore europeo. Un cambiamento nel trattamento riservato dei dati in oggetto non ha nessun fondamento giuridico né è stato mai motivato dal Mediatore europeo.

5.

La pubblicazione dei dati personali in oggetto non contribuisce in alcun modo a migliorare l’indagine, poiché il Mediatore europeo può indagare sull’autorizzazione concessa alla parte ricorrente per l’esercizio di un’attività privata senza utilizzare dati della sua vita privata e, quantomeno, senza pubblicarli.