27.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 232/27


Ricorso proposto il 2 maggio 2016 – Soudal/Commissione

(Causa T-201/16)

(2016/C 232/36)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Soudal N.V. (Turnhout, Belgio) (rappresentanti: H. Viaene, B. Hoorelbeke, D. Gillet e F. Verhaegen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile la domanda di annullamento;

annullare la decisione della Commissione europea dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) [ex 2015/NN] attuato dal Belgio, come comunicata alla ricorrente dallo Stato belga il 23 febbraio 2016;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 2015/1589 (1), dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e dell’articolo 296 TFUE, in quanto la Commissione qualifica erroneamente come un regime di aiuti la misura impugnata.

La Commissione violerebbe l’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 2015/1589 e l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto essa qualifica erroneamente come un regime di aiuti la misura impugnata. L’aiuto impugnato non può essere assegnato esclusivamente sulla base dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del Codice del 1992 delle imposte sul reddito (Wetboek van inkomstenbelastingen van 1992), ma richiede ulteriori provvedimenti di attuazione in applicazione della disposizione in parola.

La Commissione violerebbe l’articolo 296 TFUE in quanto la sua motivazione contiene una contraddizione. Detta contraddizione consiste nel fatto che la Commissione non spiega perché nella valutazione del criterio di selettività essa ritiene che le decisioni precedenti non discendano direttamente dall’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del Codice del 1992 delle imposte sul reddito, mentre nell’esaminare l’esistenza di un regime di aiuti essa presume che la disposizione in parola non richieda ulteriori misure di attuazione.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 296 TFUE, in quanto la Commissione non ha correttamente valutato l’esistenza di un vantaggio e non ha applicato il principio dell’investitore privato.

La Commissione non avrebbe esaminato se il regime di aiuti impugnato abbia effettivamente determinato la concessione di un vantaggio, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, alle imprese beneficiarie. Ciò nonostante il fatto che detta condizione è una condizione essenziale per l’aiuto di Stato, che la Commissione è dunque tenuta a verificare prima di poter decidere che si configura un aiuto di Stato, ciò a pena di una violazione del suo obbligo di motivazione derivante dall’articolo 296 TFUE.

Nel concedere alla ricorrente il «ruling» (decisione fiscale anticipata) impugnato lo Stato belga avrebbe agito come un puro operatore in un’economia di mercato. Lo Stato belga ha infatti investito una somma di denaro nella ricorrente, sotto forma della concessione di una riduzione delle imposte, dalla quale, a causa delle condizioni richieste alla ricorrente, poteva attendersi di ricavare un rendimento attraente sotto il profilo economico. In considerazione del fatto che la teoria dell’investitore privato non configura una deroga che la Commissione deve applicare soltanto su domanda dello Stato membro interessato, la Commissione ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nonché il suo obbligo di motivazione derivante dall’articolo 296 TFUE, non avendo esaminato se la teoria dell’investitore privato fosse soddisfatta.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 296 TFUE, in quanto la Commissione non ha valutato correttamente il carattere selettivo della misura impugnata.

L’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del Codice del 1992 delle imposte sul reddito e il sistema di esenzione degli utili in eccesso che ne deriva è aperto a tutte le imprese che si trovano in un’analoga situazione di fatto e giuridica e che effettuano le operazioni economiche che formano l’oggetto della misura impugnata. La misura impugnata non sarebbe dunque limitata a determinate imprese che possono essere identificate in base a caratteristiche specifiche, e non sarebbe pertanto selettiva ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

La Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione giudicando che l’esenzione degli utili in eccesso non fa parte del sistema di riferimento. L’esenzione degli utili in eccesso basata su sinergie ed economie di scala in applicazione del principio della libera concorrenza fa parte integrante delle misure che determinano l’utile totale imponibile, e non può dunque essere considerata come una deroga al sistema di riferimento che determina la selettività.

La Commissione non sarebbe in grado di provare che il principio delle normali condizioni di mercato è stato applicato in modo non corretto dalla Commissione belga per il «ruling» nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del Codice del 1992 sulle imposte sul reddito. Il ragionamento della Commissione non sarebbe coerente e prenderebbe in considerazione elementi rilevanti che tuttavia sono in reciproca contraddizione tra loro o difettano della necessaria coerenza.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che l’obbligo di restituzione violerebbe il principio della certezza del diritto.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2015 L 248, pag. 9).