27.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 232/27 |
Ricorso proposto il 2 maggio 2016 – Soudal/Commissione
(Causa T-201/16)
(2016/C 232/36)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Soudal N.V. (Turnhout, Belgio) (rappresentanti: H. Viaene, B. Hoorelbeke, D. Gillet e F. Verhaegen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare ricevibile la domanda di annullamento; |
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annullare la decisione della Commissione europea dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) [ex 2015/NN] attuato dal Belgio, come comunicata alla ricorrente dallo Stato belga il 23 febbraio 2016; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 2015/1589 (1), dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e dell’articolo 296 TFUE, in quanto la Commissione qualifica erroneamente come un regime di aiuti la misura impugnata.
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2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 296 TFUE, in quanto la Commissione non ha correttamente valutato l’esistenza di un vantaggio e non ha applicato il principio dell’investitore privato.
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3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 296 TFUE, in quanto la Commissione non ha valutato correttamente il carattere selettivo della misura impugnata.
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’obbligo di restituzione violerebbe il principio della certezza del diritto. |
(1) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2015 L 248, pag. 9).