25.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 270/45 |
Ricorso proposto il 18 aprile 2016 — Grizzly Tools/Commissione
(Causa T-168/16)
(2016/C 270/52)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Grizzly Tools GmbH & Co. KG (Großostheim, Germania) (rappresentante: H. Fischer, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia,
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annullare la decisione di esecuzione (UE) 2016/175 della Commissione dell’8 febbraio 2016, concernente una misura adottata dalla Spagna a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio volta a vietare l'immissione sul mercato di un tipo di idropulitrice (GU 2016, L 33, pag. 12), |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo: violazione di forme sostanziali La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, comma 2, TFUE, in quanto i considerando sarebbero contraddittori e oscuri. La decisione impugnata violerebbe, altresì, il principio, secondo cui la Commissione deve accertare correttamente i fatti. Nel considerando 4 la Commissione avrebbe erroneamente affermato che la ricorrente ha fatto riferimento nella dichiarazione di conformità CE alla norma armonizzata EN 60335-2-67-2009, il che sarebbe scorretto. |
2. |
Secondo motivo: violazione dell’articolo 11 della direttiva 2006/42/CE (1) |
A tal riguardo si asserisce che la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto giustificate le misure adottate dalla Spagna volte a vietare l'immissione sul mercato.
Le autorità spagnole e la Commissione avrebbero, infatti, designato l’idropulitrice come apparecchio a duplice uso, che può essere utilizzato non solo come apparecchio portatile, ma anche come apparecchio a mano. Esse avrebbero, pertanto, ritenuto necessari degli standard di protezione più elevati, sebbene l’idropulitrice non sia destinata a essere utilizzata come apparecchio a mano e il suo impiego quale idropulitrice come apparecchio a mano non configuri un utilizzo scorretto ragionevolmente prevedibile ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della direttiva 2006/42/CE.
(1) Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU 2006, L 157, pag. 24).