1.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 279/29


Ricorso proposto il 12 aprile 2016 — NC/Commissione

(Causa T-151/16)

(2016/C 279/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: NC (rappresentanti: J. Killick e G. Forwood, barristers, e C. Van Haute e A. Bernard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 28 gennaio 2016, con la quale la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione alle procedure per l’aggiudicazione di appalti e per la concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea, ed è stata inserita nel sistema di individuazione precoce e di esclusione previsto dall’articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298, pag. 1);

adottare le misure di organizzazione del procedimento richieste; e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione del principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite (lex mitior), per la mancata applicazione del regolamento n. 966/2012 come modificato dal regolamento 2015/1929 (1) alla decisione impugnata;

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali, per omessa consultazione dell’istanza e omessa revisione della sua decisione come richiesto dal regolamento n. 966/2012, quale modificato dal regolamento 2015/1929.

3.

Terzo motivo, vertente, in subordine, sulla violazione del principio di proporzionalità e dell’articolo 133 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 2342/2002 (2), per l’applicazione di un’esclusione che è sproporzionata nelle presenti circostanze.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità e del principio del ne bis in idem, dal momento che la ricorrente è già stata esclusa per la stessa condotta.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 286, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).