1.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 279/29 |
Ricorso proposto il 12 aprile 2016 — NC/Commissione
(Causa T-151/16)
(2016/C 279/43)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: NC (rappresentanti: J. Killick e G. Forwood, barristers, e C. Van Haute e A. Bernard, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione europea del 28 gennaio 2016, con la quale la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione alle procedure per l’aggiudicazione di appalti e per la concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea, ed è stata inserita nel sistema di individuazione precoce e di esclusione previsto dall’articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298, pag. 1); |
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adottare le misure di organizzazione del procedimento richieste; e |
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condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su una violazione del principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite (lex mitior), per la mancata applicazione del regolamento n. 966/2012 come modificato dal regolamento 2015/1929 (1) alla decisione impugnata; |
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali, per omessa consultazione dell’istanza e omessa revisione della sua decisione come richiesto dal regolamento n. 966/2012, quale modificato dal regolamento 2015/1929. |
3. |
Terzo motivo, vertente, in subordine, sulla violazione del principio di proporzionalità e dell’articolo 133 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 2342/2002 (2), per l’applicazione di un’esclusione che è sproporzionata nelle presenti circostanze. |
4. |
Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità e del principio del ne bis in idem, dal momento che la ricorrente è già stata esclusa per la stessa condotta. |
(1) Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 286, pag. 1).
(2) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).