30.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/36


Ricorso proposto il 22 marzo 2016 — Belgio/Commissione

(Causa T-131/16)

(2016/C 191/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet e J. Halleux, in qualità di agenti, assistiti da M. Segura Catalán e M. Clayton, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ammettere e accogliere i motivi di annullamento dedotti nella domanda;

annullare la decisione della Commissione dell’11 gennaio 2016 relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio, in quanto non ha correttamente identificato la misura di aiuto di Stato, classifica il sistema di decisione fiscale anticipata («ruling») degli utili in eccesso come regime di aiuti e lo considera un aiuto di Stato incompatibile ai sensi dell’articolo 107 TFUE;

in subordine, annullare gli articoli 1 e 2 della decisione impugnata, in quanto considerano il sistema di ruling sugli utili in eccesso un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e, in violazione dei principi generali del diritto dell’Unione europea, dispongono il recupero del presunto aiuto di Stato nei confronti dei gruppi multinazionali a cui appartengono le società beneficiarie;

condannare la Commissione alle spese sostenute in relazione al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 6, TFUE, e dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE in quanto sono state utilizzate le norme sugli aiuti di Stato per definire in maniera unilaterale il potere impositivo dello Stato belga.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione nell’individuare il presunto aiuto di Stato e nel considerarlo un regime di aiuti che non richiede ulteriori misure di attuazione ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 2015/1589 e dell’articolo 107 TFUE.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 TFUE in quanto si è ritenuto che il sistema di ruling degli utili in eccesso costituisca un aiuto di Stato. La Commissione non ha individuato le risorse statali coinvolte, non ha identificato l’esistenza di un vantaggio e ha valutato erroneamente la selettività e la distorsione della concorrenza.

4.

Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione in quanto ha identificato come beneficiari del presunto aiuto non soltanto le società belghe soggette a tassazione in Belgio, ma anche i gruppi multinazionali a cui esse appartengono.

5.

Quinto motivo, in subordine, vertente sulla violazione del principio generale di legalità e dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (1), in quanto il recupero può essere richiesto nei confronti di gruppi multinazionali a cui appartengono le società belghe che hanno ottenuto il ruling.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GU 2015 L 248, pag. 9.