18.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 136/40


Ricorso proposto il 26 febbraio 2016 — Eurofast/Commissione

(Causa T-87/16)

(2016/C 136/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eurofast SARL (Parigi, Francia) (rappresentante: S. A. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di compensazione della Commissione del 17 dicembre 2015;

dichiarare infondato il credito vantato dalla Commissione nei confronti di Eurofast in forza del contratto ASSET;

dichiarare che tutte le spese effettuate nell’ambito del progetto ASSET, pari a EUR 507 574, sono ammissibili e che la Commissione conferma la legittimità del finanziamento, come specificato dal Grant Agreement, equivalente a EUR 365 639;

ordinare alla Commissione di procedere al pagamento della somma di EUR 69 923,68 in base al contratto EKSISTENZ, maggiorata degli interessi di mora;

condannare la Commissione al pagamento dell’indennità contrattuale;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, a sostegno, rispettivamente, della sua domanda di annullamento della decisione di compensazione contenuta nella lettera della Commissione del 17 dicembre 2015 e della sua domanda di accertamento dell’inesistenza del credito contrattuale controverso.

1.

Primo motivo, attinente alla violazione degli articoli 78 e 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012, dell’articolo II.21 del FP7 Grant agreement, Allegato II — Condizioni generali, del principio di buona fede di cui all’articolo 1134 del codice civile belga nonché dei principi del legittimo affidamento e di certezza del diritto.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle regole contrattuali delle Condizioni generali del contratto di sovvenzione ASSET e su un errore manifesto di valutazione delle norme relative alle spese ammissibili.