18.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 136/39


Ricorso proposto il 17 febbraio 2016 — Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (Posizione di due strisce parallele su una scarpa)

(Causa T-85/16)

(2016/C 136/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgio) (rappresentante: J. Løje, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: adidas AG (Herzogenaurach, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: ricorrente

Marchio controverso interessato: marchio di posizione dell’Unione europea consistente in due linee parallele posizionate sulla superficie esterna della parte superiore di una scarpa — Domanda di registrazione n. 10 477 701

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 novembre 2015 (procedimento R 3106/2014-2)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

in subordine:

rinviare la causa dinanzi al convenuto, per un nuovo esame indipendente dalla sentenza del Tribunale nella causa T-145/14;

in ulteriore subordine:

rinviare la causa dinanzi al convenuto, ordinandogli di sospendere il giudizio fino all’esito dell’impugnazione proposta dal ricorrente dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-396/15 P) avverso la sentenza del Tribunale nella causa T-145/14 e alla pronuncia della sentenza da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa summenzionata, affinché esso proceda a una propria valutazione delle somiglianze e delle differenze tra i marchi da confrontare.

Motivi invocati

Il convenuto ha commesso un errore per non aver effettuato una propria valutazione delle somiglianze e delle differenze tra il marchio controverso del ricorrente ed il marchio anteriore dell’opponente, registrato come marchio dell’Unione europea n. 3 517 646;

il convenuto ha commesso un errore per aver ravvisato la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.